n. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 2017 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nei confronti della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, lettera a);

2, comma 1;

3 e 4 della legge regionale Campania n. 13 del 22 maggio 2017, recante la «Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania», pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 22 maggio 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 2017. 1. La legge regionale della Campania n. 13/2017, indicata in epigrafe, composta da quattro articoli, come esplicita lo stesso titolo, detta le norme per l'istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti motivi. 1. Gli articoli 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma 1, e 3 della legge Regione Campania n. 13/2017 violano gli articoli 117, comma 3, della Costituzione e le norme interposte di cui all'art. 1, della legge 23 marzo 1993, n. 84, e di cui all'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione e gli articoli 3 e 97 della Costituzione. L'art. 1 della legge regionale n. 13/2017 citata, al comma 1, istituisce, nel sistema dei servizi sociali della Regione, «il Servizio di sociologia del territorio», da garantirsi, secondo quanto prevede il comma 3 del medesimo art. 1, «in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un operatore sociologo». L'art. 1, comma 4, alla lettera a), attribuisce a tale servizio il compito di fronteggiare e prevenire «i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunita'». L'art. 2, che elenca i compiti e le attivita' del Servizio di sociologia del territorio, al comma 1, prevede che esso svolga, come attivita', «interventi socio-relazionali e comunicazionali» in contesti di accoglienza di persone in determinate situazioni di bisogno, quali i soggetti con disagio sociale, le donne e i minori maltrattati e abusati, o in favore di vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking, di famiglie ad alto rischio di disgregazione o nei percorsi di affido e di adozione, in favore di minori e adulti dell'area penale;

nonche' «interventi socio-relazionali e comunicazionali» per la piena integrazione psico-sociale degli immigrati, in ambito scolastico e di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione o di divorzio con alto tasso di conflittualita'. L'art. 3, «Requisiti degli operatori», dispone che «il servizio di sociologia del territorio si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi di legge». Gli articoli 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma 1, e 3, che individuano la figura del «sociologo professionista», attribuendogli specifiche funzioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali della Regione, pertanto, istituiscono e disciplinano ex novo la figura professionale del sociologo, non regolamentata dalla legislazione statale. Esse, inoltre, attribuendo a tale figura professionale lo svolgimento in via esclusiva di compiti e attivita' operative che la legge statale e, in...

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