n. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2015 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Tributaria Civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Antonio Merone - Presidente dott. Domenico Chindemi - Rel. Consigliere dott. Maria Giovanna C. Sambito - Consigliere dott. Lucio Napolitano - Consigliere dott. Ernestino Luigi Bruschetta - Consigliere Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 578-2010 proposto da: Garlsson Real Estate Sa in liquidazione, Ricucci Stefano, Magiste International SA in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma via N. Ricciotti 11, presso lo studio dell'avvocato Michele Sinibaldi, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Donato Bruno, Fauceglia Giuseppe con procura notarile del not. dr. Pietro Mazza in Roma rep. n. 117712 del 22/10/2014;

Ricorrenti contro Consob Commissione Nazionale Societa' Borsa intimato;

Nonche' da: Consob Commissione Nazionale Societa' Borsa in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via G. B. Martini 3, presso lo studio dell'avvocato Fabio Biagianti, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonella Valente, Maria Letizia Ermetes giusta delega a margine;

Controricorrente incidentale contro Garlsson Real Estate Sa in liquidazione, Ricucci Stefano, Magiste International Sa intimati;

Avverso la sentenza n. 4297/2008 della Corte d'appello di Roma, depositata il 2/01/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/11/2014 dal Consigliere dott. Domenico Chindemi;

Uditi per il ricorrente gli Avvocati Sinibaldi e Fauceglia che si riportano agli scritti;

Uditi per il controricorrente gli Avvocati Ermetes e Valente che si riportano;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso principale in subordine accoglimento del 1° motivo, assorbito il ricorso incidentale. F a t t o Con sentenza n. 4297/08 in data 23.10.2008, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento delle opposizioni riunite proposte da Stefano Ricucci, Magiste International s.a. e Garlsson Real Estate, avverso il provvedimento sanzionatorio della Consob n. 16113/07, determinava in 5 milioni di euro la somma irrogata a Ricucci Stefano e alle societa' indicate quali obbligate in solido, ai sensi dell'art. 187-ter T.U.F. in relazione alla condotta illecita di manipolazione del mercato, confermando, nel resto, la delibera impugnata con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alla Magiste International s.a. e Garlsson Real Estate (€

103.291,00 per ciascuna societa'). Le sanzioni erano state irrogate per l'anomalo andamento dei titoli RCS mediaGroup s.p.a., riconducibile a condotte manipolative poste in essere da Stefano Ricucci nell'ambito di una strategia tesa a richiamare l'attenzione del pubblico sui titoli in questione e, per tale via, a sostenerne le quotazioni per il perseguimento di finalita' personali, sia attraverso operazioni di mercato sia attraverso informazioni diffuse al pubblico, alimentando aspettative di scalata di RCS e influendo sulla formazione dei prezzi del titolo, compiendo direttamente o per interposta persona una serie di atti volti a celare alla Consob fatti e circostanze relativi alla attivita' posta in essere sul titolo RCS. Stefano Ricucci, Magiste International s.a. e Garlsson Real Estate impugnano la sentenza della Corte d'appello deducendo i seguenti motivi: 1. violazione o falsa applicazione dell'art. 9 legge 689/ 1981 in relazione all'art. 187-ter e 187-quinquesdecies T.U.F. e omessa motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. rilevando l'erronea applicazione del principio di specialita' di cui all'art. 9 legge 689/1981, trattandosi di valutate i medesimi fatti apprezzati una volta come manipolazione del mercato e altra come ostacolo all'attivita' di vigilanza;

  1. violazione o falsa applicazione dell'art. 187-septies, n. 2 T.U.F., della delibera 15.086 del 21/6/2005 della Consob recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, degli artt. 9 e 24 della legge 62/2005, e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., non avendo rilevato la Corte territoriale la violazione del principio della separazione della fase istruttoria e della fase decisoria, non essendo stato, inoltre, rispettato il principio del contraddittorio in quanto le parti non hanno avuto conoscenza, prima della conclusione della fase istruttoria, delle acquisizioni del documento rilasciato da Deutch Bank London, ne' hanno avuto possibilita' di esporre le proprie difese con riferimento alla relazione svolta dall'ufficio sanzioni amministrative contenente la proposta quantitativa della irroganda sanzione;

  2. violazione o falsa applicazione dell'alt. 187-quinquies e 195 T.U.F., dell' artt. 6 legge 689/1981 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., rilevando come la societa' Garlsson Real Estate, amministrata da un amministratore, anche di fatto, non e' responsabile in solido con l'autore delle violazioni di cui all'art. 187-ter T.U.F. del pagamento delle sanzioni irrogate per tali violazioni;

  3. violazione o falsa applicazione degli artt. 187-ter, ultimo comma T.U.F., 3 legge 689/1981, della delibera 15.233 del 29/11/2005 della Consob, degli artt. 9 e 24 della legge 62/2005 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. rilevando come l'art. 187-ter T.U.F. detta solo formule astratte di illecito e non consente una sufficiente conoscenza della portata precettiva punitiva della norma, in tema di manipolazione di mercato mentre solo il successivo regolamento Consob citato, ma successivo ai fatti ascritti al Ricucci, ha carattere di individuazione delle fattispecie comportamentali di manipolazioni di mercato;

  4. violazione o falsa applicazione dell'art. 187-ter, comma 3, lett. c) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando l'erronea applicazione della normativa citata che indica una categoria di manipolazione operativa residuale nella quale possono trovare applicazione anche il collegamento delle attivita' di compravendita di titoli che adottano in concreto artifizi, inganni o espedienti che non siano di natura informativa, avendo la Corte territoriale trascurato che le variazioni intervenute sul titolo RCS fossero ascrivibili alle ingenti acquisizioni operate sul titolo da parte del Ricucci;

  5. violazione o falsa applicazione dell'art. 187-ter, comma 3, lett. c), dell'art. 1 legge 689/1981, vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., rilevando come le operazioni di acquisto e vendita di titoli nella medesima seduta non costituiscono di per se' una manipolazione di mercato;

  6. violazione o falsa applicazione dell'art. 187-ter, comma 3, lett. c), T.U.F. dell'art. 1 legge 689/1981, vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., osservando come nella operativita' borsistica l'utilizzo di piu' operatori puo' assumere rilevanza indiziaria o prova di manipolazione del mercato solo se viene accertato che tale espediente ha prodotto o avrebbe potuto produrre un'alterazione del mercato che altrimenti non si sarebbe verificata se gli ordini fossero stati impartiti da un solo intermediario;

    inoltre rileva che la concentrazione degli ordini nelle fasi di chiusura delle sedute borsistiche puo' assurgere a manipolazione del mercato ove vengano accertati gli inganni nei quali sono caduti gli altri investitori e che le variazioni dei prezzi non siano dovute ad altre circostanze estranee alla modalita' operative sanzionate dal T.U.F.;

  7. violazione o falsa applicazione e difetto di motivazione dell'art. 187-ter, commi 1 e 3, lett. c) T.U.F., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., osservando come la normativa citata sanzione la diffusione con qualsiasi mezzo, compreso Internet, di notizie false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari restando estranee alla previsione del legislatore i comportamenti di diffusione di notizie false o fuorvianti inerenti alla qualita', capacita' del soggetto operante sul mercato e la capacita' fuorviante delle notizie riguardanti gli obiettivi, le strategie, le potenzialita' finanziarie ed economiche dello stesso operatore;

  8. vizio di motivazione in relazione alle contestazioni di manipolazione informativa di cui agli articoli 120, 187-ter, commi 1 e 3, lett. c) T.U.F., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. rilevando come non costituisce manipolazione di mercato l'insieme di comportamenti che singolarmente o complessivamente esaminati non abbiano l'evidente determinazione di manipolare il mercato o comunque non abbiano in alcun modo alterato l'andamento dello strumento finanziario e del mercato in presenza di massicci acquisti di titoli che hanno concorso al rialzo della quotazione del titolo oggetto di scalata;

  9. vizio di motivazione in relazione alle contestazioni di manipolazione informativa di cui agli articoli 120, 187-ter, commi 1 e 3, lett. c) T.U.F., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto la notizia falsa e fuorviante deve intendersi, ai sensi della normativa citata, come notizia oggettivamente falsa e fuorviante e non le notizie che derivano dalla legittima ricostruzione dei fatti operata da colui che diffonde la notizia;

  10. vizio di motivazione in relazione alle contestazioni di manipolazione informativa di cui agli articoli 120, 187-ter, commi 1 e 3, lett. c) T.U.F., in relazione all' art. 360 n. 5 c.p.c., rilevando come non possano ritenersi false e fuorvianti, ai sensi della normativa citata, quelle notizie rivelatesi vere da fatti successivamente avvenuti, mentre la notizia puo' definirsi fuorviante quando rappresenti un quadro complessivo sostanzialmente distorto e che riporta al mercato una notizia che nella sua finalita' effettiva sia fuorviante rispetto alle effettive finalita' del soggetto che le diffonde;

  11. vizio di motivazione in relazione...

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