n. 51 SENTENZA 11 - 26 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dal Tribunale ordinario di Lucca nel procedimento vertente tra Biscardi Gianluca e Il Castello service societa' cooperativa, con ordinanza del 24 gennaio 2014, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 24 gennaio 2014, il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che, «[f]ino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria». 1.1.- Il rimettente premette di essere stato adito da un socio lavoratore, con mansioni di lavoratore facchino, della societa' cooperativa Il Castello, per ottenere la condanna, in applicazione del citato art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, della predetta societa' al pagamento delle differenze retributive correlate all'applicazione del CCNL unico della logistica, trasporto, merci e spedizione, sottoscritto in data 9 novembre 2006, da CONFETRA, CONFTRASPORTO, ANITA, ANCST LEGACOOP, CONFARTIGIANATO ed altri (parte datoriale) e da FILT CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI (parte dei lavoratori), anziche' del diverso CCNL applicato dalla convenuta (CCNL multi servizi, stipulato da UNCI-FESICA-CONFSAL). Il Tribunale ordinario di Lucca precisa, inoltre, che la societa' convenuta ha fornito evidenza della delibera, intervenuta nel corso di apposita assemblea dei soci lavoratori, in merito all'applicazione del CCNL multiservizi stipulato da UNCI-FESICA-CONFSAL. Essa ha eccepito l'illegittimita' costituzionale del citato comma 4 dell'art. 7, per violazione degli artt. 39 e 41 Cost. Tanto premesso, il rimettente solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, nei termini suindicati, osservando, in punto di rilevanza, che tale disposizione e' alla base della domanda proposta dal ricorrente, cosicche' essa deve trovare applicazione nel giudizio pendente dinanzi al medesimo. 1.2.- In particolare, il Tribunale ordinario di Lucca ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto con l'art. 39 Cost. Quest'ultimo, infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale, garantirebbe «alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformita' di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti»: pertanto, una «legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che e' una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima» (sentenza n. 106 del 1962). La norma in esame, imponendo al giudice, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi di settore, di applicare un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto da alcuni di tali contratti, senza una previa valutazione ex art. 36 Cost. del diverso contratto collettivo applicato per affiliazione sindacale dall'impresa, inciderebbe autoritativamente sul dinamismo, anche conflittuale, della concorrenza intersindacale, realizzando un'indebita estensione dell'efficacia collettiva dei contratti collettivi (sia pure limitatamente alla sola parte economica), in violazione appunto dell'art. 39 Cost. 2.- E' intervenuto nel giudizio il...

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