n. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 maggio 2015 -

Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 171 del 31 marzo 2015, giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria D'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H) e Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z) dell'Avvocatura regionale, e dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (c.f. CRVBMN54D19H501A), del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli, n. 29 (fax: 06/42001646;

pec abilitata: cdta@legalmail.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 4-bis, del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, avente ad oggetto «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto», introdotto dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53, per violazione degli articoli 77, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 121, 123 e 97 e 120 della Costituzione. Fatto Con decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015, il Governo ha adottato «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto». La legge di conversione n. 20/2015 ha introdotto l'art. 4-bis, che statuisce: «All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita', gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarita' delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali"». La disposizione sopra richiamata consente dunque il recupero delle somme necessarie a dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia europea, attraverso l'anticipazione delle predette somme dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato la sentenza di condanna, «sentite le stesse». Le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2015 risultano gravemente lesive delle prerogative della Regione ricorrente, in quanto viziate da manifesta illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto 1. Illegittimita' dell'art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, per contrasto con gli articoli 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 121, 123 e 97 e 120 Cost. Come visto nella parte in «fatto», l'art. 4-bis disciplina il recupero, a valere sul Fondo di rotazione, delle somme erogate in esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia, prevedendo la possibilita' per il Fondo di rivalersi sulle amministrazioni...

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