n. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 luglio 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Toscana (CF 01386030488) in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana n. 21 del 4 maggio del 2017 (B.U.R. Toscana 12 maggio 2017, n. 19, parte prima), recante «Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2017. Illegittimita' costituzionale della legge regionale Toscana n. 21/2017 per contrasto: con l'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevede che le strutture socio-sanitarie devono essere assoggettate allo stesso regime di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie, con l'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012 e con l'Intesa Stato-regioni del 19 febbraio 2015, emanate in attuazione all'art. 7, comma 1, dell'Intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della legge n. 191 del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento. La legge della Regione Toscana n. 21 del 2017, recante «Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009», presenta diversi profili d'illegittimita' costituzionale. La legge regionale in esame, secondo quanto emerge dalle premesse alla legge stessa, interviene sulla disciplina regionale dell'accreditamento delle strutture del sistema sociale e socio-sanitario allo scopo di uniformare i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale (cfr. considerando n. 2). In particolare, nel perseguire tale scopo, gli articoli 2, 3 e 6, comma 1, lettera b), assoggettano le strutture socio-sanitarie al sistema di accreditamento e di verifiche dell'accreditamento che e' proprio del sistema sociale. Cosi' disponendo tuttavia il legislatore regionale non ha tenuto conto del principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevede che le strutture socio-sanitarie devono essere...

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