n. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO (Sezione prim

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 224 del 2016, proposto da: Ente nazionale protezione animali E.N.P.A. ONLUS, LAV Lega antivivisezione ONLUS ente morale, Lega nazionale per la difesa del cane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone e Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Iannini in L'Aquila, via Corradino D'Ascanio n. 11, contro la Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Ignazio, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27, nei confronti di ATC Vomano Fino, ATC Salinello, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Flamminj, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27, per l'annullamento della deliberazione n. 92 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto «caccia pesca micologia - approvazione piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi». Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Teramo e di ATC Vomano Fino e di ATC Salinello;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso ritualmente notificato, gli enti in epigrafe indicati impugnavano, chiedendone l'annullamento, la delibera n. 92 del 2016, con cui la Provincia di Teramo ha adottato il piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi. A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva: A) violazione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 10 del 2004. Nel provvedimento gravato, infatti, non si darebbe conto del previo esperimento di metodi ecologici e del loro risultato, procedendosi direttamente all'abbattimento della specie considerata. Inoltre, non risulterebbe un accertamento probatorio adeguato in ordine alla presenza certa e attuale, sul territorio provinciale, di un numero di volpi che possa...

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