n. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 novembre 2018 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Basilicata (c.f. 80002950766), in persona del Vice Presidente della giunta regionale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Flavia Franconi (FRNFLV47L62H109J), rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale, dall'avv.to Anna Carmen Possidente (c.f. PSSNCR65H70G942T) elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza dell'Ente, alla Via Nizza n. 56 - PEC anpossid@cert.regione.basilicata.it - fax 0971/668173;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente pro tempore;

Ministero dello sviluppo economico in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore;

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Rockhopper Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Leccese, A. Marega e G. De Santis;

e nei confronti di Comune di Brindisi di Montagna in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore;

avverso la pronuncia del Consiglio di Stato - Sezione Quarta n. 5471/2018, pubblicata il 20 settembre 2018, sull'appello proposto dalla Regione Basilicata contro Rockhopper Italia s.p.a. per la riforma della sentenza Tribunale amministrativo regionale Basilicata n. 87/2017, ed in particolare l'interpretazione data dell'art. 1, comma 7, lettera n) legge n. 239/2004 per contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118, comma 1, 120 e 103, comma 1 in combinato disposto con l'art. 134 della Costituzione;

nonche' per carenza assoluta di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli atti di intesa o di diniego di intesa. Pare opportuno sintetizzare i precedenti della sentenza oggetto del presente ricorso. Medoilgas Italia s.p.a., Total E&P s.p.a. e Eni s.p.a. costituivano una joint venture, designando la Medoilgas Italia (oggi Rockhopper Italia s.p.a.) come mandatario, secondo le richieste del Ministero dello sviluppo economico che esprimeva parere favorevole alle istanze del 7 agosto 1997 e del 23 dicembre 1997, con cui le predette societa' chiedevano il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi su un'area di 1.304 ettari, sita nei comuni di Potenza e Brindisi di Montagna, convenzionalmente denominata «Masseria La Rocca», chiedendo alle stesse di condurre in associazione la ricerca degli idrocarburi. Ancora su invito del Ministero la joint venture presentava alla Regione Basilicata la documentazione necessaria per la valutazione della compatibilita' ambientale. Con determinazione dirigenziale n. 1107 del 21 agosto 2009 il dirigente dell'Ufficio compatibilita' ambientale della Regione Basilicata escludeva dal procedimento di VIA il predetto permesso di ricerca, ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge regionale n. 47/1998, con l'obbligo di rispettare alcune prescrizioni. Tale esenzione veniva concessa in ragione del fatto che, secondo il Programma lavori allegato all'istanza, le attivita' di ricerca sarebbero consistite unicamente nello studio e nella rielaborazione dei dati sismici preesistenti senza alcun possibile impatto ambientale. Nell'imminenza della scadenza i contitolari formulavano istanza di proroga del giudizio di esclusione dalla VIA, che veniva rigettata dalla Regione. Poco dopo interveniva la D.G.R. n. 1288/2012 di mancata intesa che faceva riferimento, tra l'altro, all'art. 37 legge regionale n. 16/2012 successivamente dichiarato incostituzionale. Le due societa' impugnavano il rigetto della proroga e il diniego dell'intesa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Basilicata che, accogliendo il loro ricorso, con la sentenza n. 617/2014 statuiva l'obbligo della Regione di pronunciarsi nuovamente: per il suo adempimento le societa' esperivano giudizio di ottemperanza dinanzi allo stesso Tribunale amministrativo regionale Basilicata. La sentenza di ottemperanza n. 623/2015, anch'essa impugnata senza successo dalla Regione dinanzi al Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della Societa' Rockhopper Italia S.p.A. accertava l'obbligo del MATTM (e non della Regione) di pronunciarsi sull'istanza di proroga del provvedimento di esenzione da VIA, in ragione del trasferimento di competenze avvenuto medio tempore ad opera dell'art. 38 decreto-legge n. 133/2014;

la sentenza inoltre concedeva alla giunta regionale il termine perentorio di trenta giorni dall'eventuale accoglimento dell'istanza di proroga del provvedimento di esenzione dalla V.I.A. per pronunciarsi nei merito dell'intesa ex art. 29, (comma 2, lettera l) decreto legislativo n. 112/1998. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3058/2016 ha imposto l'ottemperanza della sentenza Tribunale amministrativo regionale n. 623/2015. Il MATTM concedeva una proroga retroattiva di cinque anni;

tale provvedimento e' stato impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio che ha emesso un'ordinanza declaratoria di incompetenza territoriale in favore del Tribunale amministrativo regionale Basilicata. Alla luce di cio' la Regione Basilicata, con la delibera n. 1528/2016, ottemperava a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3058 dell'11 luglio 2016 e a quanto previsto dalla sentenza n. 623/2015 del Tribunale amministrativo regionale Basilicata, strettamente connesse e collegate tra loro. La Societa' Rockhopper Italia s.p.a. in data 24 marzo 2017 notificava ricorso contro la Regione Basilicata, e nei confronti del Comune di Brindisi di Montagna per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale della Basilicata n. 1528 del 29 dicembre 2016 di diniego dell'intesa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Basilicata, che veniva accolto con sentenza n. 387/17. La Regione Basilicata e il Comune di Brindisi di Montagna, con autonomi ricorsi, impugnavano tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, che rigettava entrambi i ricorsi, previa riunione, con la sentenza n. 5471/2018 di che trattasi. Tanto il Giudice di prime cure che il Consiglio di Stato, dinanzi ai quali la Regione aveva gia' eccepito il «tono costituzionale» della vicenda, hanno condiviso le eccezioni di violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 112/1998;

violazione del principio di leale collaborazione ed eccesso di potere per illogicita' e sviamento dal fine, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, dedotte dalla Societa' in primo grado con riferimento alla D.G.R. impugnata di diniego dell'intesa. Tali argomenti, pretestuosi e privi di fondamento, frutto di affermazioni sprovviste di ogni utile prova, mettono in discussione lo stesso concetto di «intesa forte» con un'interpretazione assolutamente contrastante con i principi costituzionali. La sentenza qui impugnata si colloca nell'ambito dell'iter procedimentale rivolto all'emissione di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. Vigente la precedente formulazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, l'art. 29, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. «legge Bassanini»), ha conservato in capo allo Stato «le funzioni amministrative concernenti la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonche' la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti». Successivamente, l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, ha previsto che «le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalita' procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo». Con detta modifica, il legislatore delegato ha inteso dar seguito a quanto la Corte costituzionale aveva stabilito con la sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, e cioe' che il rilascio di tutti i titoli minerari, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, dovesse essere sempre preceduta da un'intesa con la Regione interessata. In questa prospettiva, troverebbe giustificazione l'accordo procedimentale concluso il 24 aprile 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni, tutt'ora vigente, finalizzato a garantire meccanismi di leale collaborazione in materia di rilascio di titoli minerari. Sempre nel 2001, e', quindi, intervenuta la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, con cui si e' anzitutto riscritto l'art. 114 della Carta costituzionale, stabilendosi, in modo assolutamente innovativo, che «La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Detta riforma ha in questo modo previsto un inedito assetto delle funzioni legislative e amministrative di tali Enti territoriali attraverso una nuova formulazione degli articoli 117 e 118 Cost. In questo contesto, la disciplina degli idrocarburi. diversamente da guanto accadeva nel vigore del precedente Titolo V Cost., e' stata ricondotta entro la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: essa, sebbene destinata ad intersecare anche altri ambiti materiali di competenza legislativa (come ad es. il Governo del territorio, la tutela dell'ambiente, ecc.), risulta ora completamente attratta, e cioe' per ogni suo aspetto, entro la competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, come del resto ha sostenuto piu' volte anche la Corte costituzionale (v. ad es. sentenza n. 6 del 2004;

sentenza n. 383 del 2005). La legge 23 agosto 2004, n. 239 ha recato un ampio e generale riordino del settore energetico, disponendo la «chiamata in...

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