n. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 gennaio 2017 -

Ricorso della Regione Toscana (c.f.: 01386030488), in persona del Presidente pro - tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 10 gennaio 2017, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti, piazza Barberini n. 12;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 nel suo complesso e con specifico riferimento all'art. 1, comma 1, lett. r, n. 1 punto i), all'art. 3 quarto comma e all'art. 4 sesto comma per violazione del principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni, nonche' degli articoli 76, 77 primo comma, 117 terzo e quarto comma e 118 Cost. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016 e' stato pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Tale decreto legislativo e' stato adottato in base alla legge delega n. 124/2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Ridefinire la mission delle Camere di commercio e rafforzare la loro funzione di sostegno alle imprese, riducendone i costi e dimezzandone il numero, e' il traguardo fissato dall'art. 10 della legge, che detta, quali principi e criteri direttivi a cui deve ispirarsi il Governo nell'adottare un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, i seguenti: determinazione del diritto annuale a carico delle imprese;

ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurra' dalle attuali 105 a non piu' di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di commercio per Regione;

accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75 mila imprese iscritte;

ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicita' legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonche' attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese;

definizione di standard nazionali di qualita' delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese;

riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonche' delle Unioni regionali, delle aziende speciali e delle societa' controllate;

riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuita' degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle Camere di commercio e delle aziende speciali. Il decreto legislativo presenta disposizioni non rispettose dei citati criteri direttivi, in violazione degli articoli 76 e 77 primo comma Cost., ed ha sviluppato i principi della legge delega in modo non conforme alle competenze regionali costituzionalmente garantite ai sensi degli articoli 117, terzo e quarto comma e 118 Cost. e in violazione del principio di leale cooperazione. Le Regioni, nel parere reso nell'ambito della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, avevano espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di una serie di proposte, tuttavia disattese in sede di approvazione. In particolare, per cogliere le illegittimita' costituzionali che verranno prospettate, si rileva che e' incontestabile che le Camere di commercio svolgano, ormai da tempo, rilevanti funzioni riconducibili a materie di competenza sia concorrente che residuale delle Regioni, quali la promozione dello sviluppo economico locale, il sostegno delle attivita' economiche regionali, lo sviluppo della competitivita' delle imprese nell'economia regionale, il sostegno all'innovazione per i settori produttivi regionali, il commercio...

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