n. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 novembre 2016 -

Ricorso per conflitto di attribuzione per la Regione Marche (c.f. 80008630420), in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1239 del 17 ottobre 2016, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Costanzi (codice fiscale CSTPLA55H22D451L;

fax 071/8065020;

PEC avv.costanzipaolo@legalmail.it) e prof. Stefano Grassi (codice fiscale GRSSFN45T05D612X;

fax 055/2657484 PEC: stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12, come da mandato a margine del presente atto;

Contro: la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;

il Consiglio di Stato (c.f. 80427570587), in persona del legale rappresentante pro tempore;

per la dichiarazione di non spettanza allo Stato, e per esso al Consiglio di Stato, del potere di annullare e dichiarare l'illegittimita' della delibera di indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ex art. 133 Cost., costituente il presupposto della legge-provvedimento della Regione Marche n. 15 del 2014, con conseguente annullamento della sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3678 del 23 agosto 2016. Premesse di fatto Con ordinanza n. 3679 del 23 agosto 2016, la V Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimita' costituzionale davanti a questa Corte della legge regionale delle Marche 23 giugno 2014, n. 15, in relazione agli artt. 3, 113 (primo e secondo comma) e 133 (secondo comma) Cost. La questione di legittimita' costituzionale si riferisce ad una legge provvedimento (la citata legge n. 15 del 2014 della Regione Marche) che ha concluso il procedimento attivato dalla stessa Regione per il distacco della frazione di Marotta dal comune di Fano e la sua conseguente incorporazione nel comune di Mondolfo. L'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate (promossa ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione) e' stata impugnata dal comune di Fano. Il comune di Fano ha censurato le modalita' con cui, nell'indire la consultazione popolare, la Regione Marche ha individuato l'ambito degli elettori chiamati ad esprimersi sulla proposta di mutamento delle circoscrizioni dei due Comuni interessati. Il Consiglio regionale, con una prima deliberazione (15 gennaio 2013, n. 61), aveva delimitato le popolazioni interessate ai soli residenti della frazione di Marotta di Fano, tra i quali vi erano i promotori dell'iniziativa legislativa sulla cui base la procedura per il distacco era stata originata. Successivamente, dopo una sospensiva ai fini del riesame, emessa dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche (ordinanza 19 aprile 2013, n. 160), l'indizione della consultazione era stata rinnovata estendendo il referendum alle popolazioni delle frazioni limitrofe dei due Comuni interessati dal distacco, assumendo il criterio desumibile dalla giurisprudenza costituzionale sul tema (cfr., in particolare, le sentenze di questa Corte n. 453/1989, 433/1995, 94/2000, 47/2003). A seguito dell'esito positivo della consultazione veniva approvata la legge regionale 23 giugno 2014 n. 15 («Distacco della frazione di Marotta dal comune di Fano e incorporazione nel comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali»), con successiva esecuzione delle sue previsioni (la frazione di Marotta veniva distaccata dal comune di Fano e accorpata nel comune di Mondolfo;

venivano conseguentemente regolati i rapporti economici dei due Comuni;

gli abitanti di Marotta partecipavano al rinnovo del consiglio comunale di Mondolfo del 5 giugno 2016). Tale ultima deliberazione del Consiglio regionale veniva ritenuta legittima dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche che, con sentenza n. 660 del 18 settembre 2015, dichiarava anche la manifesta infondatezza delle censure di illegittimita' costituzionale dedotte dal comune di Fano, sia in ordine alla legge regionale dichiarativa del distacco, n. 15 del 2014, sia alla legge regionale regolatrice dei referendum consultivi previsti dallo Statuto della Regione Marche, n. 18 del 5 aprile 1980. Avverso tale sentenza, il comune di Fano ricorreva in appello al Consiglio di Stato, riproponendo le questioni di legittimita' costituzionale delle due leggi regionali n. 15 del 2014 e n. 18 del 1980, nonche' insistendo per l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale di indizione della consultazione popo-lare, per violazione dei principi di cui all'art. 133, comma secondo, Cost. Con la sentenza non definitiva n. 3678 del 23 agosto 2016, il Consiglio di Stato, da un lato, ha ritenuto infondati i motivi con i quali il Comune di Fano aveva nuovamente sollevato le questioni di legittimita' costituzionale delle leggi regionali su cui si fondavano i provvedimenti impugnati;

dall'altro, ha ritenuto di poter accogliere il ricorso avverso la deliberazione del Consiglio regionale di indizione del referendum consultivo n. 87 del 22 ottobre 2013, ritenendo fondate le censure relative alle concrete modalita' con le quali erano state individuate le popolazioni interessate alla consultazione referendaria. Nella sentenza non definitiva n. 3678 del 23 agosto 2016, il Consiglio di Stato ha ritenuto di essere competente a sindacare, nella sede della giurisdizione amministrativa, la deliberazione di indizione del referendum consultivo, in applicazione diretta, omisso medio, del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT