n. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2017 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO Sezione 7 Riunita con l'intervento dei signori: Mainini Elisabetta - Presidente;

Bertolo Roberto - Relatore;

Salvo Michele - Giudice, ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 5934/2016 depositato il 17 ottobre 2016, avverso avviso di liquidazione n. 2015/006/DI/000010587/0/001 registro n. 2015 contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Milano, proposto dal ricorrente Gatti Maurizio presso proprio studio, via Santa Matia Valle, 2/A - 20100 Milano. Premessa in fatto e svolgimento del giudizio Con ricorso-reclamo il ricorrente ha impugnato un avviso di liquidazione col quale e' stato accertato l'omesso versamento dell'imposta principale di registro dovuta su atto giudiziario costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in data 20 febbraio 2015 dal Giudice di pace di Milano, su ricorso dell'istante dott. Gatti Maurizio contro la F.G. srl;

le pronunce giudiziali contenute nel decreto sono state pertanto assoggettate, a vario titolo, ad imposta di registro nella misura liquidata in complessivi €

807,00. Non essendo stato versato detto importo l'Ufficio notificava alle parti del procedimento monitorio avviso di liquidazione del tributo posto a carico di entrambe in solido. Il ricorso avverso l'avviso di liquidazione e' affidato alle seguenti premesse e correlati motivi: avendo il Giudice di pace posto a carico del soccombente l'onere di pagamento delle spese legali, tra le quali va annoverata anche l'imposta di registro, l'Agenzia avrebbe dovuto intraprendere razione di riscossione dell'imposta nei confronti del soggetto dichiarato dal Giudice tenuto al pagamento delle spese. Non vengono sollevate questioni afferenti all'entita' del tributo ed all'applicazione di piu' voci di tariffa. L'Agenzia si e' costituita in giudizio rilevando che l'imposta di registro e' imposta d'atto che tassa, nel caso di specie, l'atto giudiziario costituito dall'ingiunzione di pagamento del Giudice di pace di Milano;

Deduce che in tema di registrazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Testo unico di registro (d.P.R. n. 131/1986) le parti in causa sono tenute in solido al pagamento del tributo, salvo rivalsa nel rapporto interno. Con memoria ex art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 il ricorrente assume che sotto il profilo privatistico la parte soccombente e' tenuta al pagamento di tutte le spese del processo salvo che il giudice abbia disposto diversamente, circostanza che non si e' verificata nell'ispecie, di talche' non si potrebbe prescindere dall'esito della lite. La norma tributaria non potrebbe pertanto sovrapporsi a quella civilistica. All'udienza odierna la Commissione ha trattenuto in decisione il ricorso. Motivi della decisione Il ricorso e' infondato e va respinto. Parti in causa, nel procedimento per ingiunzione di pagamento avanti al Giudice di pace di Milano, che ha condotto alla pronuncia del decreto ingiuntivo sottoposto ad imposizione, sono stati tanto la parte convenuta, resistente quanto il ricorrente, il quale peraltro ha intrapreso il procedimento e come tale deve, come si dira', iniziare a sopportare le spese di lite, salvo rivalsa nei confronti dell'avversario, eventualmente dichiarato soccombente, secondo le norme afferenti la solidarieta' dell'obbligazione pecuniaria stabilite nel corpo del codice civile. Pertanto, come parte del giudizio, esso ricorrente deve rispondere del tributo di registro, salvo regresso nei confronti della societa' ingiunta. Peraltro va evidenziato che il ricorrente ha dato atto che la societa' debitrice ha successivamente alla notifica dell'atto giudiziario provveduto al pagamento di capitale, interessi e spese elencati nell'ano di precetto. Nel predetto atto di intimazione viene espressamente indicata, quale voce di pagamento intimata, ancorche' non indicata nel suo preciso ammontare, anche la «tassa di registro» recte imposta di registro. Puo' fondatamente ritenersi che l'importo esatto non sia stato indicato perche' alla data di redazione del precetto tale importo era del tutto sconosciuto, atteso che - anche per esperienza...

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