n. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2017 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi nr. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 4 del 2 maggio 2017, recante «Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale». La legge della Regione Lazio n. 4 del 2 maggio 2017, recante «Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale», presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. l, comma 1, lettera b), per contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. L'art. 1 della legge regionale in esame, che riguarda l'assunzione del personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, al comma 1, lettera a) e b), prevede che: «Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione: a) ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanita') e dall'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale;

  1. al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sara' riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto». La disposizione contenuta nella lettera b) di detto comma 1 dell'art. 1 e' incostituzionale...

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