n. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del Capo IV (articoli 27, 28, 29 e 30) nonche' dell'art. 47, comma 4 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 31 gennaio 2015 recante: Collegato alla legge di stabilita' regionale 2015. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti motivi 1) Il Capo IV (articoli 27, 28, 29 e 30) della Legge Regione Basilicata n. 4/15 viola l'art. 117, comma 3, l'art. 118, comma 1, l'art. 117, comma 2, lett. m) e l'art. 97 della Costituzione 1.1. Il Capo IV della legge regionale in epigrafe si intitola «Disposizioni in materia di intese tra la regione Basilicata e lo Stato» e reca disposizioni che regolamentano il procedimento mediante il quale la Regione, dopo aver consultato gli Enti locali, puo' esprimere il parere, positivo o negativo, in merito ai procedimenti sui quali e' richiesta l'intesa tra lo Stato e le regioni. In particolare, l'art. 27 dispone che «nell'ambito delle materie di legislazione di interesse dei territori e della popolazione appartenente alle Comunita' locali, il presente Capo disciplina il procedimento di codecisione per il rilascio, ovvero il diniego, dell'atto di intesa, da parte della Regione Basilicata, previsto dal vigente ordinamento giuridico.» L'art. 28 definisce l'atto di intesa o di diniego dell'intesa;

l'art. 29 disciplina il procedimento per il rilascio ovvero per il diniego dell'intesa e l'art. 30 esclude da detta disciplina le materie della protezione civile e della sanita'. La L.R. Basilicata, dunque, al capo IV, disciplina le modalita' di consultazione dei territori in quei procedimenti nei quali l'amministrazione regionale e' chiamata ad esprimere la propria intesa o il diniego della stessa. L'ambito di applicazione dell'articolo 27 ha portata generale e comprende, pertanto, anche tutte le opere energetiche soggette ad intesa regionale, tra cui i gasdotti di competenza di una Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico. Detta norma e' in contrasto con la carta costituzionale, in quanto disciplina le forme e i modi di codecisione all'interno del territorio regionale per raggiungere o negare l'intesa con lo Stato, in materie a legislazione concorrente. La Corte Costituzionale ha gia' chiarito a quali titoli di competenza vadano ascritte le disposizioni normative concernenti la disciplina dell'intesa. Con sentenza n. 331/2010, infatti, il Giudice delle leggi ha affermato che: «la disciplina normativa di queste forme di collaborazione e dell'intesa stessa, spetta... al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale a dire, del legislatore...

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