n. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2017 -

TRIBUNALE DI TORINO Sezione dei giudici per le indagini preliminari Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ravvisati profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis decreto legislativo n. 285/1992 in rapporto agli articoli 3 e 25, comma 2 Cost., ritenuta pertanto la necessita' di sollevare ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge n. 87/1953 una questione di legittimita' costituzionale, osserva nell'ambito del procedimento n. 24417/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino si contesta a T. B. la contravvenzione di cui all'art. 186 decreto legislativo n. 285/1992. Alle ore 2,55 circa del 17 ottobre 2017 personale della Polizia stradale della sottosezione di Torino sottoponeva a controllo l'autovettura condotta dal predetto imputato, il quale presentava i sintomi tipici dell'ebbrezza. In ragione di cio', il conducente veniva sottoposto a controllo del tasso alcolemico tramite apposita apparecchiatura in dotazione agli operanti. Tale controllo dava esito positivo, essendo riscontrata nelle due campionature eseguite alle ore 2,59 e 3,13 la presenza rispettivamente di 0,92 e 0,87 g/l di alcool nel sangue. In data 28 novembre 2017, ravvisati i presupposti indicati dall'art. 459 c.p.p., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha chiesto emettersi decreto penale di condanna nei confronti del trasgressore per i fatti appena descritti, fondatamente ipotizzando la seguente imputazione: «reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lettera b) e comma 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, perche' si poneva alla guida del veicolo targato /// in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 0,92 g/l alle ore 2,59, 0,87 g/l alle ore 3,13). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno (dopo le ore 22 e prima delle ore 7). Commesso in Trofarello (Torino) il 17 ottobre 2017». Poste tali premesse in fatto, si ritiene che il procedimento al vaglio di questo giudice non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale che ci si accinge a prospettare. Come noto, i procedimenti per decreto previsti dal titolo V del libro VI del codice di procedura penale si caratterizzano per il fatto che i reati con essi giudicati debbano essere sanzionati unicamente con pena pecuniaria. L'art. 459, comma 1 c.p.p. circoscrive, infatti, i casi di procedimento per decreto alle ipotesi in cui «si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva». Con l'art. 1, comma 53, legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 e quindi pacificamente applicabile al caso di specie, si e' introdotto nel codice di rito l'art. 459, comma 1-bis, ai sensi del quale l'individuazione della pena pecuniaria irrogata in sostituzione di quella detentiva deve essere determinata in un ammontare compreso fra 75,00 e 225,00 euro per ogni giorno di pena detentiva. L'art. 186, comma 9-bis, decreto legislativo n. 285/1992 prevede che la pena inflitta «anche con il decreto di condanna» per le violazioni contemplate dal comma 2 del medesimo articolo possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilita' ed inoltre che la sanzione sostitutiva abbia «una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'». Se in passato tale disposizione non presentava profili di criticita', l'entrata in vigore dell'art. 459, comma 1-bis c.p. ha determinato una situazione di notevole incertezza e comporta oggi una ingiustificata disparita' di trattamento in condizioni di totale identita' di premesse. Tale ultima norma, infatti, ha introdotto una deroga al regime generale dettato dall'art. 135 c.p., che in precedenza trovava applicazione anche in sede di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nei casi di procedimento per decreto penale di condanna. Per effetto di cio', nei casi in cui il giudice provveda contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna ed alla sostituzione di cui all'art. 186, comma 9-bis, decreto legislativo n. 285/1992, la durata dei lavori di pubblica utilita' viene ad essere determinata secondo parametri non omogenei rispetto a quelli fissati per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Cio' comporta dunque una irragionevole disparita' di trattamento fra i destinatari della sanzione irrogata con decreto penale di condanna, a seconda che la sostituzione prevista dall'art. 186, comma 9-bis, decreto legislativo n. 285/1992 sia stata disposta ab origine, oppure, a parita' di condizioni, sia stata riconosciuta all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 464 c.p.p. Viene inoltre a determinarsi una situazione di insuperabile incertezza per il destinatario della sanzione...

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