n. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 2017 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza sui seguenti ricorsi in appello: 1) n. 3115 del 2016, proposto dalla Provincia di Reggio Emilia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Preite e Claudio Macioci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Tacito, 23;

Contro: i comuni di Novellara e Campagnola Emilia, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio;

la Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

Nei confronti di: Iniziative Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano ed Elena Pontiroli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale XXI Aprile, 11;

signori Marisa Davoli, Pierpaolo Spaggiari e Alessandra Spaggiari, rappresentati e difesi dall'avv. Giovan Ludovico Della Fontana, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

2) n. 3148 del 2016, proposto dal Comune di Novellara, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Salvatore Drogo, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Contro: i signori Marisa Davoli, Alessandra Spaggiari e Pierpaolo Spaggiari, rappresentati e difesi dall'avv. Giovan Ludovico Della Fontana, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Nei confronti di: Provincia di Reggio Emilia, in persona del presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

Comune di Campagnola Emilia, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

Iniziative Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Pontiroli e Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale XXI Aprile, 11;

Entrambi per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 63/2016, depositata il 29 febbraio 2016, resa tra le parti e notificata al Comune di Novellara in data 10 marzo 2016 ed alla Provincia di Reggio Emilia in data 11 marzo 2016;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iniziative Ambientali S.r.l. e dei signori Marisa Davoli, Pierpaolo Spaggiari e Alessandra Spaggiari;

Viste le memorie prodotte dalla Provincia di Reggio Emilia (in date 8 giugno e 14 novembre 2016 nel giudizio n. 3115 del 2016), dal Comune di Novellara (in date 17 giugno, 14 e 24 novembre 2016 nel giudizio n. 3148 del 2016), da Iniziative Ambientali S.r.l. (in date 20 giugno e 24 novembre 2016 in entrambi i giudizi) e dai signori Marisa Davoli, Pierpaolo Spaggiari e Alessandra Spaggiari (in date 20 giugno, 12 e 24 novembre 2016 nel giudizio n. 3115 del 2016 e in date 21 giugno, 12 e 24 novembre 2016 nel giudizio n. 3148 del 2016) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016, il consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Preite per la Provincia appellante, l'avv. Della Fontana per gli appellati, l'avv. C. Masi su delega dell'avv. Pontiroli per Iniziative Ambientali S.r.l. e l'avv. Drogo per il Comune appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto I - La Provincia di Reggio Emilia ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione, la sentenza con la quale la Sezione di Parma del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, decidendo sul ricorso proposto dai signori Marisa Davoli, Pierpaolo Spaggiari e Alessandra Spaggiari, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti, per l'effetto annullando gli atti con i quali il Consiglio comunale di Novellara ha adottato e approvato il P.O.C. stralcio Tangenziale, finalizzato alla realizzazione del secondo e ultimo stralcio della Tangenziale Nord. L'appello e' affidato ai seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 43 cod. proc. amm. e 170 cod. proc. civ.;

motivazione erronea e contraddittoria (in relazione alla reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dei motivi aggiunti per nullita' e inesistenza della notifica alla Provincia di Reggio Emilia);

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 13, comma 3, e 26, comma 3, della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37;

motivazione erronea e contraddittoria;

violazione dell'art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (in relazione alla ritenuta applicabilita' alla presente fattispecie del divieto di reiterazione di vincoli espropriativi per piu' di una volta, di cui alle citate disposizioni regionali). Si sono costituiti gli originari ricorrenti, i quali, oltre a opporsi all'accoglimento dell'appello, hanno riproposto come segue i motivi di primo grado rimasti assorbiti nella sentenza impugnata: i) violazione dei principi in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi e dell'art. 13 della legge regionale n. 37 del 2002;

eccesso di potere per difetto o insufficienza della motivazione e di attivita' istruttoria;

travisamento ed errore sui presupposti (in relazione alla carente o insufficiente motivazione addotta a sostegno della reiterazione del vincolo espropriativo sulla proprieta' degli odierni appellati);

ii) violazione dell'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20;

violazione dell'art. 20 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

violazione del principio di necessaria conformita' del progetto definitivo dell'opera pubblica ai vincoli storico-artistici, architettonici ed ambientali (stante la pendenza di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto avverso il decreto con cui l'autorita' preposta al vincolo storico-artistico ha espresso parere favorevole all'intervento per cui e' causa). Si e' altresi' costituita la societa' Iniziative Ambientali S.r.l., affidataria della progettazione e realizzazione della Tangenziale di Novellara sulla base di accordo a suo tempo intervenuto col Comune e con la Provincia di Reggio Emilia, la quale, oltre a opporsi con diffuse argomentazioni all'accoglimento del gravame avverso, ha evidenziato la novita' costituita dal sopravvenire dell'art. 30 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9, il quale avrebbe interpretato il divieto di reiterazione di vincoli espropriativi di cui al gia' citato art. 13, comma 3, della legge regionale n. 37/2002 in senso non ostativo alla realizzazione dell'intervento per cui e' causa. II - La medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna forma oggetto di separato appello col quale il Comune di Novellara ne ha chiesto l'annullamento o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, sulla base dei seguenti motivi: a) inammissibilita' del ricorso per motivi aggiunti di primo grado per mancata notifica dell'impugnazione alla Provincia di Reggio Emilia presso il domicilio dell'ente costituito ex art. 43 cod. proc. amm.;

  1. nullita' della sentenza per mancanza del contraddittorio ex articoli 43, 49 e 105 cod. proc. amm. (stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione provinciale);

  2. erroneita' della sentenza nel merito, per non corretta...

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