n. 47 SENTENZA 10 febbraio - 26 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra la Elettronica industriale spa e il Comune di Torino ed altra, con ordinanza del 14 dicembre 2012, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione della Elettronica industriale spa, nonche' l'atto di intervento della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Giovanni Mangialardi per la Elettronica industriale spa e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il quale, nell'ambito degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, prevede che «1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attivita' tecniche ed amministrative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell'ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2. 2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attivita' di controllo esercitata dall'ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento. 3. Con deliberazione della Giunta regionale e' determinata l'eventuale variazione, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1. 4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale». 2.- Il giudice a quo premette che, con ingiunzione di pagamento n. 8311330000007, la Soris spa (societa' concessionaria della riscossione dei crediti del Comune di Torino) e il Comune di Torino richiedevano alla Elettronica Industriale spa il pagamento delle spese per diritti di istruttoria, relativi alle domande di autorizzazione ed alle denunce di inizio attivita' presentate dalla esponente per l'installazione di impianti di radiocomunicazione, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). E cio' in forza della delibera della Giunta regionale del Piemonte 5 settembre 2005, n. 16-757 - la quale, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004, aveva definito gli aspetti tecnici relativi alla localizzazione, all'installazione, alla modifica ed al controllo degli impianti fissi per la telecomunicazione, prevedendo il pagamento, a carico dei privati, delle spese per le attivita' istruttorie sulle domande presentate dai medesimi -, recepita dalla delibera di Giunta comunale 4 dicembre 2007, n. 09001/016 che determinava i riferiti impatti per gli impianti localizzati nel...

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