n. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2015 -

CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sez. I Civile La Corte, composta dai magistrati: Dott. Maria Teresa Bonavia, Presidente Dott. Maria Margherita Zuccolini, Consigliere Dott. Massimo Caiazzo, Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 370 R.G. del 2014 promosso da Chiapparelli Paolo (CHPPLA57E24H501Q) difeso dagli avv.ti Marco Selvaggi e Cristina Locaioni - Ricorrente. Contro Banca D'Italia Difesa dagli avv. Stefania Ceci e Giovanni Lupi Abbacus Sim, Non costituita - Resistenti. Chiapparelli Paolo, gia' sindaco effettivo della societa' Abbacus Sim, con sede in Genova, dal 29/3/2007 al 18/10/2012, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di applicazione di sanzioni amministrative emesso nei suoi confronti dal Governatore della Banca d'Italia con delibera dell'8/4/2014 ai sensi dell'art. 195 Tuf. Nella narrativa il ricorrente ha fatto riferimento a due ispezioni disposte dalla Banca d'Italia nei confronti di Abbacus Sim. La prima, tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012, che aveva avuto un esito parzialmente sfavorevole, avendo la Banca d'Italia evidenziato l'esigenza di potenziare l'organizzazione in materia di controlli e di rendere piu' incisiva l'azione del collegio sindacale, la seconda occasionata dal decesso per suicidio di Paganini Marana, vicepresidente di Abbacus Sim, all'esito della quale e' stato poi promosso il procedimento sanzionatorio amministrativo conclusosi con il provvedimento impugnato. In particolare sono state rilevate, dalla Banca d'Italia, le seguenti irregolarita': 1. carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte di componenti ed ex componenti il disciolto Consiglio di Amministrazione (art. 6, 2° bis co., d.lgs. 58/98;

parte 2, tit I, Regolamento B.I. e Consob 29.10.07);
  1. carenze nei controlli da parte di componenti ed ex componenti il disciolto Collegio sindacale (art. 6, 2° bis co., d.lgs.58/98;

parte 2, tit I, Regolamento B.T. e Consob 29.10.07). L'accertamento ha condotto all'irrogazione di sanzioni a tutti i predetti soggetti. Il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento della Banca d'Italia, ha in primo luogo sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 190 e 195 D.Lgs 58/98 per contrasto con l'art. 6 § 1 della Convenzione dei diritti dell'uomo, in relazione all'art. 117 Cost. A sostegno della propria eccezione ha richiamato la sentenza 4/3/2014 della Corte EDU, la quale avrebbe accertato la natura sostanzialmente penale delle sanzioni previste dall'art. 190 Tuf, anche se qualificate amministrative dal diritto interno, sulla scorta della propria consolidata giurisprudenza, che a partite dalla sentenza 8/6/76, Engel e altri contro Paesi Bassi, ha elaborato, in tale prospettiva, alcuni parametri alternativi di valutazione, che investono la qualificazione giuridica della misura da parte del diritto nazionale, la natura della sanzione e il grado di severita'. Ha richiamato altresi' la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale avrebbe stabilito che le sanzioni amministrative, qualificate penali dalla CEDU ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della Convenzione, devono considerarsi penali anche per l'ordinamento interno. Cio' premesso, ha sostenuto che l'art. 195, 70 comma Tuf, nel prevedere che la Corte d'Appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, e' in contrasto con l'art.6 della Convenzione dei diritti dell'uomo che prescrive la pubblicita' del procedimento. Ha sostenuto altresi' che i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 195 sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art.3 della Costituzione in quanto, pur avendo natura di norme sanzionatorie penali, prevedono una tutela giudiziaria irragionevolmente limitata ad un unico grado di merito, oltretutto con rito camerale;

inoltre perche' la sanzione e' irrogata dallo stesso organo che ha posto le norme di procedura e che ha provveduto all'istruttoria e perche' la riduzione delle garanzie di difesa non e' funzionale alla tutela di altri interessi di rilievo costituzionale. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito la nullita' del provvedimento per violazione dell'art. 3 L. 241/90 per essere state ivi acriticamente recepite le motivazioni esposte nella...

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