n. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2015 -
CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sez. I Civile La Corte, composta dai magistrati: Dott. Maria Teresa Bonavia, Presidente Dott. Maria Margherita Zuccolini, Consigliere Dott. Massimo Caiazzo, Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 370 R.G. del 2014 promosso da Chiapparelli Paolo (CHPPLA57E24H501Q) difeso dagli avv.ti Marco Selvaggi e Cristina Locaioni - Ricorrente. Contro Banca D'Italia Difesa dagli avv. Stefania Ceci e Giovanni Lupi Abbacus Sim, Non costituita - Resistenti. Chiapparelli Paolo, gia' sindaco effettivo della societa' Abbacus Sim, con sede in Genova, dal 29/3/2007 al 18/10/2012, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di applicazione di sanzioni amministrative emesso nei suoi confronti dal Governatore della Banca d'Italia con delibera dell'8/4/2014 ai sensi dell'art. 195 Tuf. Nella narrativa il ricorrente ha fatto riferimento a due ispezioni disposte dalla Banca d'Italia nei confronti di Abbacus Sim. La prima, tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012, che aveva avuto un esito parzialmente sfavorevole, avendo la Banca d'Italia evidenziato l'esigenza di potenziare l'organizzazione in materia di controlli e di rendere piu' incisiva l'azione del collegio sindacale, la seconda occasionata dal decesso per suicidio di Paganini Marana, vicepresidente di Abbacus Sim, all'esito della quale e' stato poi promosso il procedimento sanzionatorio amministrativo conclusosi con il provvedimento impugnato. In particolare sono state rilevate, dalla Banca d'Italia, le seguenti irregolarita': 1. carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte di componenti ed ex componenti il disciolto Consiglio di Amministrazione (art. 6, 2° bis co., d.lgs. 58/98;
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carenze nei controlli da parte di componenti ed ex componenti il disciolto Collegio sindacale (art. 6, 2° bis co., d.lgs.58/98;
inoltre perche' la sanzione e' irrogata dallo stesso organo che ha posto le norme di procedura e che ha provveduto all'istruttoria e perche' la riduzione delle garanzie di difesa non e' funzionale alla tutela di altri interessi di rilievo costituzionale. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito la nullita' del provvedimento per violazione dell'art. 3 L. 241/90 per essere state ivi acriticamente recepite le motivazioni esposte nella...
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