n. 45 SENTENZA 14 gennaio - 25 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 21 marzo 2013 e dal Giudice di pace di Gaeta con ordinanza del 17 marzo 2014, rispettivamente iscritte al n. 174 del registro ordinanze 2013 ed al n. 166 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2013 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale ordinario di Milano, in composizione collegiale, con ordinanza del 21 marzo 2013 (r.o. n. 174 del 2013), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilita' dell'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo». Il Tribunale rimettente, investito di un giudizio per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di false comunicazioni sociali, riferisce che, dalla prima udienza dibattimentale del 20 novembre 2001, il processo era stato rinviato a causa delle precarie condizioni fisiche dell'imputato, il quale, in seguito ad un incidente stradale verificatosi il 12 novembre 2000, aveva riportato una paraplegia post-traumatica agli arti inferiori. Il perito nominato dal collegio, nel certificare tale patologia, nell'udienza del 13 novembre 2002, aveva escluso una compromissione della sfera psichica, ritenendo transitori i disturbi di ordine psichiatrico riscontrati. Da quel momento il Tribunale aveva disposto ulteriori rinvii, la maggior parte dei quali determinati dal riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato, in seguito alla presentazione da parte della difesa di certificati medici, comprovanti la difficolta' di trasporto o l'acutizzazione dello stato patologico, e a una visita disposta dal Tribunale. Nell'udienza del 9 luglio 2008 era stata acquisita una perizia, svolta nel procedimento per l'interdizione legale, che aveva attestato un'«infermita' mentale abituale e tale da inficiare completamente la capacita' [dell'imputato] di riconoscere e provvedere ai propri interessi». Il giudice a quo aveva pertanto ritenuto che l'accertato «disturbo delirante cronico di tipo megalomaniaco» determinasse l'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, e ne aveva disposto la sospensione ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen. Le successive perizie, susseguitesi nel tempo, avevano confermato l'esistenza di condizioni patologiche tali da determinare un'incapacita' processuale dell'imputato di tipo permanente. Secondo il Tribunale rimettente, la prognosi formulata concordemente da differenti specialisti sulla cronicita' e irreversibilita' della condizione patologica dell'imputato non sarebbe «opinabile». Il constatato «progressivo aggravamento delle condizioni psichiche dell'imputato, per l'insorgere di un quadro psicotico, prima assente, legato a fenomeni degenerativi cerebrali», escluderebbe la possibilita' di un loro miglioramento. Cio' posto, il Tribunale rileva che il termine massimo prescrizionale relativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, commesso «fino al giugno 1998», sarebbe maturato il 30 novembre 2005. Pertanto, anche considerando sospeso il corso della prescrizione per l'intero periodo dal 20 novembre 2001 al 9 luglio 2008, per effetto di un legittimo impedimento, il delitto, qualora non fosse intervenuta l'ulteriore sospensione determinata dal riconoscimento dell'incapacita' dell'imputato di partecipare al procedimento, si sarebbe estinto per prescrizione il 20 luglio 2012. Analogamente, il reato di cui all'art. 2621 del codice civile, trasformato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366) in contravvenzione, essendo stato commesso fino al 31 dicembre 1997, «anche tenuto conto della sospensione nei termini sopra chiariti», risulterebbe estinto il 18 febbraio 2009. Il Tribunale rimettente ricorda che questa Corte, con la sentenza n. 23 del 2013, pur dichiarando inammissibile una questione analoga a quella proposta, ha dato atto della sussistenza nel nostro ordinamento di una «reale anomalia», connessa alle norme concernenti la sospensione del corso della prescrizione dei reati (art. 159, primo comma, cod. pen.) e la sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputato (artt. 71 e 72 cod. proc. pen.), le quali, nel caso di incapacita' irreversibile di partecipare al processo, danno luogo a «una situazione di pratica imprescrittibilita' del reato». Secondo la sentenza in questione, tale problematica non poteva essere risolta in sede di sindacato di costituzionalita', non essendo «ravvisabile [...] una conclusione costituzionalmente obbligata», ma richiedeva un intervento del legislatore. La sentenza ha, pero', aggiunto che «non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato». Dopo aver fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo ha ritenuto che non sia «prioritaria, allo stato, nel calendario del legislatore la risoluzione della suddetta problematica» e ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale nei termini sopraindicati. A suo avviso, l'applicabilita' della disciplina della sospensione del corso della prescrizione alle ipotesi in cui l'impedimento e' legato a una incapacita' processuale irreversibile dell'imputato sarebbe violativa del principio di uguaglianza, in quanto a situazioni del tutto difformi verrebbe riservato lo stesso trattamento. Sarebbe irragionevole, infatti, che «alla condizione dell'imputato incapace in modo irreversibile di partecipare al processo seguano le stesse conseguenze giuridiche previste dall'ordinamento nei casi di impedimenti transitori...

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