n. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 maggio 2017 -

Ricorso nell'interesse della Regione Lombardia (codice fiscale n. 80050050154), con sede in Milano - Piazza Citta' di Lombardia n. 1, in persona del presidente pro tempore, dott. Roberto Maroni, nato a Varese il 15 marzo 1955, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della giunta regionale n. 6622 del 19 maggio 2017 e per mandato a margine del presente atto, dall'avv. Maria Lucia Tamborino dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ulisse Corea in Roma, via di Villa Sacchetti, 9. (Si indica il recapito di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata del legale domiciliatario avv. Ulisse Corea: fax: 06-36001570;

pec: ulissecorea@ordineavvocatiroma.org). Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma (00186), via dei Portoghesi, 12. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 109», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2017. 1. Il decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 recante la «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 109», e' stato adottato, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 106 del 2016, per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al successivo art. 8 della legge n. 106 del 2016. 2. La delega deve essere esercitata nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 8 della citata legge n. 106 del 2016. I principi ed i criteri direttivi sono i seguenti: «a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

  1. previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di eta' compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

  2. definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;

  3. attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale;

    realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore;

    possibilita' per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;

  4. previsione di criteri e modalita' di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

  5. previsione di criteri e modalita' di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attivita' svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;

  6. previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalita' del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilita' che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonche', per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

  7. riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;

  8. riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentativita' di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialita' e alla rilevanza per ciascun settore di intervento». 3. Per quel che piu' interessa, l'art. 8, comma 1, lettera d) attribuisce allo Stato «le funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale», senza formulare alcun riferimento espresso alle regioni. Alla medesima lettera (secondo periodo), si prevede invece «con il coinvolgimento delle regioni» la realizzazione «dei programmi» da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore. La stessa disposizione (terzo periodo) attribuisce, inoltre, alle regioni e agli enti sopra menzionati la facolta' «di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accrediti». La lettera d) del comma 1, art. 8, legge n. 106 del 2016 attribuisce alle regioni compiti e competenze al secondo ed al terzo periodo mentre nulla dice nel primo periodo circa il «coinvolgimento delle regioni»: il mancato espresso riferimento alle regioni nella legge delega laddove la norma attribuisce allo Stato «le funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo» non significa pero' che le regioni non dovessero essere poi inserite dal decreto legislativo, quale soggetto «parte necessaria» del procedimento ivi previsto tant'e' che il decreto legislativo lo prevede ma limitando l'intervento regionale ad un parere, mentre avrebbe dovuto prendere la forma di una intesa. La disposizione della legge delega avrebbe dovuto tradursi in una norma delegata costituzionalmente conforme, come avremo modo in seguito di dimostrare. Gli ultimi due periodi prevedono espressamente il «coinvolgimento delle regioni» perche' senza una espressa previsione di attribuzioni, le regioni non avrebbero potuto ne' partecipare alla realizzazione dei programmi di altri enti ne' avrebbero potuto avere la potesta' di attivare autonomamente progetti di servizio civile. Con riguardo alle funzioni previste nel primo periodo, invece, non era necessario una espressa previsione della partecipazione regionale perche' non si trattava di attribuire nuove funzioni come negli altri due casi: il decreto legislativo non ha attuato la legge delega in senso costituzionalmente conforme, prevedendo all'art. 4, comma 4, il rilascio di parere e non la formazione di una intesa forte. 4. L'art. 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 elenca le aree di intervento del decreto e tra esse inserisce aree di competenza regionale, residuale e concorrente. Tra esse, in particolare, e' inserita la materia dei servizi sociali che e' materia a competenza concorrente di forte impegno, anche finanziario, da parte delle Regioni;

    la disposizione, pertanto, appare lesiva del principio di leale collaborazione allorquando si legga unitamente al successivo art. 4, comma 4, in cui vengono previste le modalita' di intervento delle Regioni sulle materie elencate all'art. 3 che di seguito si tiene a riportare: «I settori di intervento nei quali si realizzano le finalita' del servizio civile universale di cui all'art. 2 sono i seguenti: a) assistenza;

  9. protezione civile;

  10. patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

  11. patrimonio storico, artistico e culturale;

  12. educazione e promozione culturale e dello sport;

  13. agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversita';

  14. promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

    promozione e tutela dei diritti umani;

    cooperazione allo sviluppo;

    promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunita' di italiani all'estero». Come puo' avvedersi quasi la totalita' dei «settori di intervento» di cui all'art. 3 intersecano materie di competenza regionale, residuale e concorrente. La disposizione diviene naturalmente lesiva nel momento in cui su detti settori l'intervento regionale venga limitato al rilascio di un parere e non di un'intesa. 5. L'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'ambito della programmazione ed attuazione del servizio civile universale, si limita a prevedere un parere delle regioni in fase di predisposizione del piano triennale e dei piani annuali e un previo parere della Conferenza Stato-Regioni in fase di approvazione di detti piani (triennale ed annuali). Tale forma di coinvolgimento appare inadeguata a soddisfare l'esigenza di assicurare la partecipazione dei livelli di governo a fronte di una concorrenza di competenza che in base agli orientamenti di codesta Ecc.ma Corte, richiederebbe, invece, una intesa forte. In particolare, la disposizione e' lesiva del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 114, comma 1, cost.;

    viola l'art. 118, comma 3, cost. laddove prevede forme di...

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