n. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2017 -

IL TRIBUNALE DI IMPERIA Il Tribunale composto dai giudici: dott.ssa Donatella Aschero, Presidente;

dott. Massimiliano Botti, giudice;

dott.ssa Silvia Trevia, GOT, decidendo in ordine al procedimento penale sopra indicato iscritto nei confronti N. T. nato a ... il ...e L. G. L. nata a ... il ... imputati: N. T.: dei reati di cui agli articoli 81 cpv. 609-quater n. 2 codice penale 609-bis e 609-ter n. 5 codice penale perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualita' di genitore convivente delle figlie N. F., nata nel 1981 e N. M. nata nel 1987, compiva atti sessuali con le medesime (nella specie: quanto a N. F., l'agente aveva con la figlia rapporti sessuali completi, nel periodo in cui la minore aveva dagli 11 ai 15 anni, mentre negli anni precedenti si faceva masturbare dalla medesima;

quanto a N. M. l'agente la toccava nelle parti intime, strusciandosi e facendosi masturbare, fatti accaduti dall'eta' di 14 anni della minore fino all'anno 2013). In Sanremo (IM), dal 1991 fino al 2013. L. G. L.: dei reati di cui agli articoli 81 cpv. 609-quater n. 2 codice penale, 609-bis e 609-ter n. 5 codice penale perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualita' di genitore convivente delle figlie N. F., nata nel 1981 e N. M. nata nel 1987, dopo che il rispettivamente marito e padre N.T. aveva compiuto atti sessuali con le medesime (nella specie: quanto a N. F., l'agente aveva con la figlia rapporti sessuali completi, nel periodo in cui la minore aveva dagli 11 ai 15 anni, mentre negli anni precedenti si faceva masturbare dalla medesima: quanto a N. M. l'agente la toccava nelle parti intime, strusciandosi e facendosi masturbare, fatti accaduti dall'eta' di 14 anni della minore fino all'anno 2013) ed essendo a conoscenza delle abituali molestie a contenuto sessuale rivolte dal marito verso le figlie minori, ometteva dolosamente di far interrompere le stesse e di denunziare all'Autorita' giudiziaria gli accadimenti criminosi. In Sanremo (IM), dal 1991 fino al 2013. Considerato che si e' proceduto con giudizio ordinario e che, dopo ampia istruttoria, alle udienze del 19 dicembre 2017 il Tribunale - dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale - ha invitato le parti ad illustrare le rispettive conclusioni;

che il pubblico ministero ha cosi' concluso: posizione L. G. L. - capo b): assoluzione per le condotte contestate ex art. 40 cpv e riferibili alla parte offesa N. F. perche' il fatto non sussiste;

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per le condotte contestate ex art. 40 cpv cp e riferibili alla parte offesa N. M., limitatamente al periodo temporale tra il 2001 e la data della richiesta di rinvio a giudizio;

accertamento di responsabilita' penale per le condotte contestate ex art. 40 cpv, 609-bis cp e riferibili alla parte offesa N. M. dalla data della richiesta di rinvio a giudizio e la data antecedente e prossima al novembre 2013, conseguentemente condanna della medesima alla seguente pena: PB (qualificata la condotta come rientrante negli articoli 40 cpv cp c 09-bis): anni 6 di reclusione;

diminuzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: anni 4 reclusione;

aumento per la continuazione (con riferimento alle plurime omissioni riferibili alla posizione della parte offesa N. M.): pena complessiva e finale di anni 5 mesi 4 di reclusione;

pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cp. interdizione perpetua dai pp uu e interdizione legale. posizione N. T. - capo a): declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per le condotte riferibili alla parte offesa N. F. (periodo di riferimento: anni 1992-1996);

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per le condotte contestate ex art. 609-bis cp e riferibili alla parte offesa N. M., limitatamente al periodo temporale tra il 2001 e la data della richiesta di rinvio a giudizio;

accertamento di responsabilita' penale per le condotte riferibili alla parte offesa N. M. inquadrabili dell'art. 609-bis cp dalla data della richiesta di rinvio a giudizio e la data antecedente e prossima al novembre 2013, conseguentemente condanna del medesimo alla seguente pena: PB: anni 8 di reclusione (quantificata la condotta come rientrante nell'ipotesi dell'art. 609-bis);

aumento per la continuazione (con riferimento alle plurime condotte illecite riferibili alla posizione della parte offesa N. M.): pena complessiva e finale anni 10 reclusione;

pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cp, interdizione perpetua dai pp uu e interdizione legale;

trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti di L. G. A. per il delitto di falsa testimonianza, che il difensore della parte civile ha chiesto: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, affermata la penale responsabilita' degli imputati N. T. e L. G. L., in relazione ai fatti-reato loro rispettivamente ascritti ai capi A) e B) della rubrica, in danno di N. M., voglia condannare i predetti alle pene di legge, nonche' in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dalla parte civile stessa, da determinarsi, secondo equita', sulla base delle risultanze processuali, nella somma di euro 70.000 o, in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con declaratoria di provvisoria esecutivita' stante la ricorrenza di giustificati motivi. In caso di ritenuta carenza di sufficienti elementi per tale liquidazione, pronunciarsi condanna generica con consequenziale rimessione delle parti nanti il competente giudice civile per la relativa liquidazione, previa condanna degli imputati, ex articoli 539 e 540 codice di procedura penale, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore...

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