n. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 2016 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale. Dell' art. 12, lett. b) della legge della Regione Molise n. 5 del 4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016. Fatto In data 5 maggio 2016 e' stata pubblicata, sul n. 16 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2016, recante «legge di stabilita' 2016». Una delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali ed e' violativa di previsioni costituzionali e illegittimamente invasiva delle competenze dello Stato;

si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1.1. Con la legge di stabilita' regionale del 2016, legge regionale n. 5/2016, il legislatore regionale ha inteso porre varie norme in materia di spesa, di tributi e di trasporti, ai fini di un migliore e virtuoso funzionamento della macchina amministrativa. Per quanto qui interessa, in particolare, con l'art. 12 (inserito nel Capo II - norme in materia di trasporti) si sono introdotte modifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25, che regola il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e istituisce, tra l'altro, il Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti secondo la previsione dell'art. 4 della legge statale n. 21/1992 - legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che demanda alle Regioni una serie di competenze in materia. 1.2. La legge oggi in esame ha, piu' precisamente, inciso sugli articoli 4, 6 e 11 della legge regionale n. 25/12, con tre significative modifiche all'esito delle quali: l'istituzione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' stata prevista «a decorrere dal 24 novembre 2014» (parole aggiunte al testo previgente del...

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