n. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione terza bis) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4119 del 2016, proposto da: Maria Teresa Monaco, Stefania Capasso, Vincenzina Carnevale, Rosalba Ferrentino, Federica Izzo, Leopalda Minchillo, Daniela Nicastro, Alessia Menduti, Rosita Martino, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe D'Amato (codice fiscale DMTGPP74E28C262W), Angelo Mastrandrea (codice fiscale MSTNGL75E03L628S), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso TAR Lazio segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia n. 189, contro il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del decreto cosiddetto «Buona scuola» : decreto ministeriale n. 105 del 23 febbraio 2016 (asilo-elementari). Visti il ricorso e i relativi allegati. Viste le memorie difensive. Visti tutti gli atti della causa. Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e di Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Campania. Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Considerato che la questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente e' analoga a quella gia' riconosciuta non manifestamente infondata dalla sezione con ordinanza n. 4343/2016, che si richiama integralmente;

che difatti la stessa e' rilevante nel presente giudizio proprio in quanto ai ricorrenti, entrambi docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, e' preclusa dalla normativa richiamata, come pedissequamente recepita nel bando impugnato, in via immediata e diretta, la partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi per una diversa classe concorsuale o per un diverso ordine della scuola e, pertanto, il procedimento pendente non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata. Considerato che, peraltro, la rilevanza della questione non e' parimenti esclusa dalla natura cautelare del giudizio nell'ambito del quale la questione di costituzionalita' viene sollevata atteso che il giudizio cautelare viene ad essere articolato in due fasi e, mentre nella prima fase, si accoglie la domanda cautelare "a termine", ossia solo fino alla decisione della questione di costituzionalita' contestualmente sollevata, invece, soltanto nella seconda fase, all'esito del giudizio di costituzionalita', si decide "definitivamente" sulla predetta domanda, tenendo conto, per valutare se sussiste il fumus boni iuris, della decisione della Corte costituzionale, sulla domanda cautelare, atteso che la stessa Corte costituzionale, proprio con riferimento a questioni di legittimita' sollevate in sede cautelare, ha, in piu' occasioni, osservato che la potestas iudicandi non puo' ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare, come nella specie, e' fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dovendosi, in tal caso, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimita' costituzionale (ex plurimis, sulla possibilita' di sollevare questioni di legittimita' costituzionale nell'ambito del giudizio cautelare, vedi le ordinanze nn. 150/2012, 307/2011, 211/2011, 236/2010 e 128/2010). Considerato, altresi', che da ultimo, e' stato, comunque, ritenuto, al riguardo, che "nel nuovo processo amministrativo, la concessione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma 11, del decreto legislativo n. 104 del 2010, comporta l'instaurazione del giudizio di merito senza necessita' di ulteriori adempimenti, con la...

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