n. 42 ORDINANZA 25 febbraio - 17 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), promosso dal Tribunale ordinario di Tivoli - Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto, nel procedimento vertente tra A.M. e P.A. con ordinanza del 18 ottobre 2013, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che, con ordinanza del 18 ottobre 2013 (r.o. n. 184 del 2014), il Tribunale ordinario di Tivoli - Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

che il giudice rimettente premette di essere stato investito da un atto di intimazione di sfratto per morosita' al quale l'intimato si e' opposto deducendo, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la nullita' del contratto non registrato e chiedendo, ai sensi della disposizione denunciata, l'accertamento della decorrenza del rapporto dalla data dell'avvenuta registrazione e l'applicazione del canone pari al triplo della rendita catastale;

che la disposizione oggetto di censura - diretta a incidere su aspetti sostanziali del rapporto contrattuale, attraverso un meccanismo di sostituzione d'imperio della volonta' negoziale - non troverebbe rispondenza in nessuna delle disposizioni dettate dalla legge di delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), in violazione degli artt. 70 e 76 Cost.;

che la disciplina apparirebbe, addirittura, in contrasto con le finalita' della delega, dal momento che la sostituzione del canone convenzionale con quello determinato ex lege finirebbe con il danneggiare gli stessi enti impositori, riducendo il gettito dell'imposta di registro e di quelle sul reddito;

che, per altro verso, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto sia con l'art. 10 (comma 3) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in...

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