n. 4 SENTENZA 12 - 22 gennaio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Gianluca Pini nei confronti dell'Azienda Casa Emilia-Romagna, promosso dalla Corte d'appello di Bologna, sezione seconda civile, con ricorso notificato il 18 giugno 2014, depositato in cancelleria il 21 luglio 2014 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di merito. Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l'avvocato Gaetano Pelella per la Camera dei deputati. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza-ricorso, depositata l'11 marzo 2014, la Corte d'appello di Bologna, sezione seconda civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione del 19 settembre 2013 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale l'Assemblea, approvando la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha dichiarato la insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Gianluca Pini nei confronti della Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forli-Cesena (da ora in avanti «ACER»). La Corte ricorrente - investita della impugnazione proposta dall'onorevole Pini avverso la sentenza del Tribunale di Forli', con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'ACER in relazione al contenuto, ad avviso dell'ente diffamatorio, delle dichiarazioni rilasciate dal deputato alla stampa locale nel giugno 2009 - ritiene che, nella specie, non sussistano i presupposti della prerogativa di insindacabilita' deliberata dalla Camera dei deputati, poiche' non risulta alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile all'onorevole Pini che possa far ritenere sussistente tra tale funzione e le dichiarazioni rese extra moenia il «nesso funzionale» richiesto dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. Al riguardo, la Corte territoriale richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla...

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