n. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 settembre 2017 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA Sezione 14 Riunita con l'intervento dei Signori Izzi Giovanni - Presidente Antonioli Marco Luigi - Relatore Trinca Colonel Giovanni - Giudice ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 6905/2015 depositato il 08/10/2015 avverso la pronuncia sentenza n. 1637/2015 Sez 47 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano contro: Regione Lombardia proposto dall'appellante: Jacobacci Filippo C. Pavia 1 27029 Vigevano PV difeso da: Jacobacci Filippo Corso Pavia n.1 27029 Vigevano PV Atti impugnati: Avviso di accertamento n° ACC09-020902870524/2012 Tas.Automobili 2009 Oggetto e svolgimento del processo 1) L'accertamento. Il dott. Filippo Jacobacci, residente a Vigevano (PV), ha avuto il possesso di un'autovettura acquistata il 15 giugno 2005 e ceduta l'11 maggio 2009. Il medesimo non ha versato la tassa sul possesso della suddetta autovettura, in relazione al periodo maggio 2009-aprile 2010. In data 18 dicembre 2012, gli e' stato notificato un avviso di accertamento per l'importo di €

483,45, di cui €

351,00, per imposta sul possesso del medesimo autoveicolo, oltre a sanzioni e interessi. Tale provvedimento e' stato emesso dalla Regione Lombardia, che si e' avvalsa dei poteri di accertamento e di riscossione previsti dall'art. 45 L.R. 29 giugno 2003, n. 10 («Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali», pubblicato sul BURL n. 29, 1° suppl. ord. Del 18 luglio 2003). 2) Il quadro normativo di riferimento Merita rilevare che, in base all'art. 39 della citata L.R. n. 10/2003 («Soggetto passivo e presupposto d'imposta»), «Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di cui all' articolo 38 sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento dal PRA, per i veicoli in esso iscritti, e dai Registri di Immatricolazione per i rimanenti veicoli ... (omissis)». Prosegue il II alinea statuendo che: «Il presupposto d'imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d'imposta come stabilito all'articolo 40». Quest'ultima disposizione («Scadenze»), in particolare, prevede, al comma 1, che: «La tassa automobilistica regionale di proprieta' deve essere corrisposta, distintamente per ciascun periodo d'imposta, per dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo e' stato immatricolato. Tale termine rimane in vigore fino al verificarsi di eventi estintivi del veicolo». 3) II processo di prime cure. Il contribuente e' insorto avverso il suddetto atto impositivo, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, incardinando il contraddittorio nei confronti della Regione Lombardia. A sostegno del ricorso proposto ha articolato unico mezzo, mediante il quale ha lamentato l'illegittimita' dell'art. 39, comma 2, della citata L.R. n. 10/2003, il quale contravverrebbe al disposto dell'art. 5, comma 32, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (in G.U. 31 dicembre 1982, n. 359: «Misure in materia tributaria»), convertito dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53. In base alla norma di Legge invocata: «Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e...

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