n. 4 ORDINANZA 2 dicembre 2015- 14 gennaio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di L.S.A., con ordinanza del 10 dicembre 2014, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 2014 (r.o. n. 70 del 2015), il Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 848, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 del codice penale, «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'incapacita' di partecipare coscientemente al procedimento dell'imputato per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti»;

che, con la medesima ordinanza, il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 150 cod. pen., «nella parte in cui non prevede l'assoluta ed irreversibile incapacita' di intendere [e] di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato»;

che il giudice a quo - investito di un giudizio per il delitto previsto dall'art. 372 cod. pen. - nella prima udienza dibattimentale dell'8 maggio 2001 aveva disposto una perizia per accertare sia la capacita' di intendere e di volere dell'imputato al momento di commissione del fatto, sia la sua capacita' di partecipare coscientemente al processo;

che il perito nominato dal Tribunale - ritenuta la piena capacita' dell'imputato all'epoca dei fatti - aveva escluso la sua attuale capacita' di partecipare al processo, trattandosi di persona affetta da grave infermita' di mente, in particolare da «demenza di tipo Alzheimer o vascolare grave, riscontrata anche tramite esami...

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