n. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 luglio 2016 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato C.F. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Veneto n. 13 del 27 aprile 2016, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita'"», pubblicata nel B.U.R. n. 40 del 3 maggio 2016, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 20 giugno 2016. Con la legge regionale n. 13 del 27 aprile 2016, indicata in epigrafe, che consta di cinque articoli, la Regione Veneto ha emanato le disposizioni per le «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita'"». In particolare, l'art. 3, recante "Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita'", inserisce nella legge regionale n. 12/2001 citata l'art. 6-bis "Sanzioni". E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 3 della legge regione Veneto 27 aprile 2016, n. 13, viola l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Come si e' detto, l'art. 3 citato, recante "Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita'", introduce nella legge regionale n. 12/2001 citata, dopo l'art. 6, l'art. 6-bis "Sanzioni". L'art. 6-bis prevede che "1. Nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio di cui all'art. 2, comma 1, si applicano le norme nazionali, dell'Unione europea e internazionali di tutela civile e penale dei diritti di proprieta' industriale. 2. la giunta regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualita' di cui alla presente legge, commesse dagli operatori e dai...

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