n. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 maggio 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Venezia, Sestiere Dorsoduro, 3901;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 2 e 3;

art. 3;

art. 8, comma 2, lett. g);

art. 11, comma 5;

art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c), della legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13, intitolata «Norme per la disciplina dell'attivita' di cava», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27, del 16 marzo 2018, per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), della Costituzione, in riferimento al decreto legislativo n. 152 del 2006 (articoli 6, comma 6, 7-bis, comma 3, 19, 27-bis, 183, comma 1, lett. a), 184-bis, 184-ter e Allegato IV), alla legge n. 241 del 1990 (art. 14, comma 4), nonche' alla legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 1226) e al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (articoli 4 e 6 ) e al decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (art. 5). E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 maggio 2018. Fatto La legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13, intitolata «Norme per la disciplina dell'attivita' di cava» e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27, del 16 marzo 2018, dispone, all'art. 2, comma 2, che «La coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava», al comma 3, che «La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di cava». All'art. 3, la legge regionale in esame prevede che «Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applichi la disciplina prevista per l'attivita' di cava. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica. A tale fattispecie si applica il comma 2, dell'art. 19. Nella pianificazione dell'attivita' di cava si tiene conto anche dei volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente, proveniente dai miglioramenti fondiari». La legge regionale in esame prevede, inoltre, all'art. 8, comma 2, lett. g), che «Il progetto di coltivazione, redatto in conformita' alla disciplina vigente e tenendo conto delle finalita' di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista abilitato e deve contenere: la documentazione costituente esito della procedura di cui alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e successive modificazioni». - L'art. 11, comma 5, della predetta legge regionale, altresi', stabilisce che «l'autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per l'esercizio della attivita' di cava previsto dalla normativa vigente». - All'art. 12, comma 4, della legge regionale e' previsto che «La proroga dei termini stabiliti dall'autorizzazione, motivata dall'utilizzo nel ciclo produttivo della cava di materiali equiparabili ai materiali di cava e provenienti da opere infrastrutturali d'interesse regionale con movimentazione di materiale per volumi superiori a 500.000 mc, non e' soggetta alle limitazioni di cui al comma 3». Inoltre, la legge regionale in esame, all'art. 32, comma 1, lett. c) dispone che «all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei (...) possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attivita' di cava per l'estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave, nel rispetto», tra le altre, della condizione che «l'intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attivita' alla data di emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)» e sul progetto si esprimano favorevolmente il comune territorialmente interessato e l'Ente Parco Colli Euganei. Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 maggio 2018, sono impugnate per i seguenti Motivi di diritto 1) - Illegittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, della legge Regione Veneto n. 13 del 2018, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s) della costituzione, in riferimento al decreto legislativo n...

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