n. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 giugno 2016 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale. Dell'art. l, comma 1, lett. b) e lett. c) e dell'art. 3 della legge della Regione Calabria n. 11 del 20 aprile 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 47 del 21 aprile 2016, per contrasto con gli articoli 117, comma 3 e 120 della Costituzione, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2016. Fatto In data 21 aprile 2016, sul n. 47 del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e' stata pubblicata la legge Regionale n. 11 del 20 aprile 2016, recante «istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali - modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29». Le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c) e nell'art. 3 della detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato;

la legge deve pertanto essere impugnata in parte qua, come con il presente atto effettivamente la si impugna, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. Occorre preliminarmente rammentare che nella Regione Calabria si e' verificata negli scorsi anni una situazione di grave squilibrio economico-finanziario con riferimento alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, squilibrio tale da mettere a rischio la stessa garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Conseguentemente, la Regione ha stipulato con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo volto ad individuare «gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173», secondo la previsione dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 (cd. legge finanziaria 2005). Peraltro, non avendo la Regione realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e con la consistenza previsti dall'ora richiamato art. 1., comma 180, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dai successivi interventi legislativi in materia, essa e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge del 1° ottobre 2007, n. 159 in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione (1) e dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). (2) Prevede, infatti, l'ora richiamato art. 4 che, «qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro ... si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in finzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.);

in caso di inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT