n. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 giugno 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 15359 del 2014, proposto da: Assorinnovabili, Confagricoltura - Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Rell s.r.l., Energia Solare San Vito s.r.l., Piberplast s.p.a., Officine Elettriche Nuove s.p.a., Eliolux s.r.l., Intertrasport s.p.a., Enerlux s.r.l., Energie s.p.a., Ital Green Energy Cremona s.r.l. (gia' Rgp Roof s.r.l.), Ital Green Energy s.r.l., Ital Green Energy Canosa s.r.l., Ital Green Energy San Donaci s.r.l., Ital Bio Green s.r.l., Selsolar Rimini s.r.l. (gia' Riviera Solare s.r.l.), Selsolar Monte San Giusto s.r.l. (gia' Energogreen s.r.l.), Eliolite s.r.l. societa' agricola, Eliolite 2 s.r.l. societa' agricola, Dell'Aventino s.r.l., Datacol s.r.l., Cerealtenna s.r.l., Betasolaris s.r.l., Asja Ambiente Italia s.p.a., Ariston Thermo s.p.a., Sep s.r.l., Biosol s.r.l. societa' agricola, Enersol s.r.l., Sun Repower s.r.l., Rta Pv Plant s.r.l., Punto Sole s.r.l., Res s.r.l., Basi Solar s.r.l., Bas s.r.l., Agri Solar s.r.l., Iac s.r.l., B&P Green Energy s.r.l., Prothea Solar s.r.l., Sun Solution s.r.l., Servel - Mera s.r.l., Yukon s.r.l., Mp s.r.l., Canna s.r.l., Energhie s.r.l., Campagnari Energia s.r.l., Super Canali s.n.c. di Morelli Alvaro e Galassi Maria, Energia Verde Investimenti 8 s.r.l., Lux s.r.l., Energia Verde Investimenti 7 s.r.l., Rabato Immobiliare s.r.l., Bozzini Giuseppe (impresa individuale), F.lli Baietta Carlo ed Emilio e figli s.s. societa' agricola, Bellaviti Mario (impresa individuale), F.lli Pescarin societa' agricola, Marianna s.s. societa' agricola, Tenuta di Bagnoli di Giovanni Musini (impresa individuale), Maculan Giambattista e Roberto s.s. societa' agricola, Fontolan s.s. societa' agricola, Azienda Agricola S. Anna, Fattorie Menesello di Simone Menesello e C s.s. societa' agricola, Eredi di Stevanin Giovanni s.s. agricola, Molinaroli Giangiacomo e Giuliari Giovanna s.s. agricola, Caon di Caon Giorgio e Renato s.s. agricola, Barbetta Michele (impresa individuale), Duregon Simone (impresa individuale), Agripadana di Fausto Pagnan e C s.s. agricola, Azienda agricola Corte Marta di Favaretti Maria Elisa (impresa individuale), Azienda agricola Ca' Tiepolo di Alberto Protti (impresa individuale), Bellini Pietro (impresa individuale), Costarossa di Carlo Borromeo Arese Taverna e figlie s.s. agricola, D'Autriche-Este Martin Carlo Amedeus (impresa individuale), Fantolino Franco Azienda Agricola di Gabriella Fantolino, Scalavo s.r.l. societa' agricola, Azienda Agricola Canali Cavour s.s., Aurora Energia s.r.l., Boniver Conte Elisabetta (impresa individuale), Agri Lux s.r.l. societa' agricola, Agribas Societa' Agricola s.r.l., Sandrigo di Rossato Giovanni e C. s.n.c. societa' agricola, Villa Giuseppe e Zeffira di Sossi societa' agricola, Zanotti Giuseppe P.A. (impresa individuale), Mazzolari Andrea (impresa individuale), Solare Sossi Mauro Societa' Agricola a Responsabilita' Limitata s.r.l., Giudici Giuseppe (impresa individuale), Societa' Agricola F.lli Crescenti, Caruna s.s. agricola, Scalmana Oscar (impresa individuale), Societa' Agricola Tenuta Mombello s.r.l., Stalla Sociale San Paolo di Gatti Bortolo &

Figli s.s. societa' agricola, Gatti Bortolo &

Figli s.s. societa' agricola, Birla Societa' Agricola s.r.l., Sv Societa' Agricola s.r.l., Capuzzi Ivan (impresa individuale), Nassa Ida Azienda Agricola Il Canello (impresa individuale), Enertech Societa' Agricola s.r.l., Enertech 2 s.r.l., Eltech s.r.l., Del Re Guido Tomaso (impresa individuale), Filippini Ivan e C. societa' agricola, Bettoni Giuseppe (impresa individuale);

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Valerio Onida, prof. Barbara Randazzo e prof. Francesco Sciaudone, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9;

Contro: Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Carlo Malinconico, Stefano Malinconico, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284;

Per l'annullamento: del decreto ministeriale 16.10.14, recante "Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici s.p.a. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

del decreto ministeriale 17.10.14, recante "Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

previa, in quanto occorra, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014, in riferimento agli articoli 3, 41 e 77 Cost., nonche' in riferimento all'art. 117, 1° comma, Cost. in relazione all'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, al Trattato sulla Carta europea dell'energia;

e alle norme di diritto europeo comunitario di cui alle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, al medesimo Trattato sulla Carte europea dell'energia sottoscritto anche dall'Unione europea, nonche' al principio di libera circolazione dei capitali e all'art. 63 TFUE, agli articoli 16, 17 e 37 della Carta fondamentale dei diritti dell'UE, nonche' ai principi europei comunitari di effettivita', di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;

ovvero, in alternativa, per l'annullamento degli anzidetti provvedimenti "in quanto contrastanti con le norme di diritto europeo comunitario direttamente applicabili di cui alle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, disapplicando l'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014 previo, in quanto occorra, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

I) Rilevato in fatto Con ricorso notificato il 4.12.2014 (ritualmente depositato), le societa' e gli imprenditori in epigrafe, nel premettere di essere tutti titolari di uno o piu' impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW e di altrettante convenzioni ventennali stipulate con il Gestore dei servizi energetici per il riconoscimento della tariffa incentivante prevista per l'energia elettrica da conversione fotovoltaica della fonte solare, hanno chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali del 16 ottobre 2014 e del 17 ottobre 2014 con cui e' stata data attuazione all'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014. Hanno altresi' proposto ricorso le associazioni AssoRinnovabili e Confagricoltura, che hanno dichiarato di essere, rispettivamente: l'unica associazione italiana tra produttori di energia da fonti rinnovabili, inclusa la fonte solare (per un terzo degli iscritti), con funzione statutaria di rappresentanza anche giudiziale delle imprese associate;

la maggiore organizzazione professionale agricola a carattere nazionale, con compiti di tutela delle imprese agricole anche in sede giudiziale (giusta l'art. 4 legge n. 180/2011) e con oltre 600.000 imprese agricole associate, piu' di 20.000 delle quali impegnate nel settore agro-energetico e in particolare fotovoltaico (per ca. 2.000 MW installati, di cui 1.500 riferibili a impianti di potenza superiore a 200 kW, e per ca. 7 mld. di euro investiti). Illustrati gli scopi generali del regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituente parte qualificante delle politiche energetiche e ambientali europee e nazionali, ed evidenziati i molteplici vantaggi dell'intervento pubblico per le piccole e medie imprese agricole, essi hanno esposto gli effetti pregiudizievoli della "rimodulazione" degli incentivi prevista dall'art. 26, commi 2 e 3, cit. e dai menzionati atti applicativi - venutisi ad aggiungere ad altre misure penalizzanti (quali: l'assoggettamento, a partire dal 2011, alla c.d. Robin Tax;

l'eliminazione dal 2014 del "prezzo minimo garantito";

la qualificazione, operata dall'amministrazione finanziaria a far tempo dal 2013, degli impianti fotovoltaici come beni immobili, con applicazione anche di IMU e TASI) - e hanno prospettato l'illegittimita', in via derivata e in via autonoma, dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi: 1. Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 per violazione degli articoli 3 e 41 Cost.: la normativa sopravvenuta contenuta nei commi 2 e 3 dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 si porrebbe in contrasto con i principi posti a base del sistema di incentivazione (d.lgs. n. 28/2011, attuativo della dir. 2009/28/CE), alla luce della drastica riduzione della misura degli incentivi spettanti agli operatori, non piu' correlati al "costo dell'investimento";

la legge avrebbe cioe' operato una modifica unilaterale in pejus del rapporto contrattuale (con radicale alterazione dell'equilibrio economico del rapporto nel caso di ricorso alla leva finanziaria) e dunque con effetti sostanzialmente retroattivi (stante l'impatto su rapporti di durata gia' costituiti);

di qui, la violazione del legittimo affidamento tutelato sia dall'art. 3...

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