n. 36 SENTENZA 10 gennaio - 15 febbraio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38, recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-5 gennaio 2016, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2016 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2016. Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4-5 gennaio 2016 e depositato il successivo 12 gennaio (reg. ric. n. 1 del 2016), ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38, recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)», in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 19 e 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed agli artt. 25 e 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare). Il ricorrente rileva che l'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015 istituisce il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi", classificandolo, nel comma seguente, come tale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), oltre che dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 38 del 1996. Il successivo art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015 individua l'area interessata disponendo che «Il Parco e' composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2». Dunque, a giudizio del ricorrente, l'area protetta di nuova istituzione interessa, secondo le coordinate riportate all'art. 2, comma, 2 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, unicamente il territorio marino, vale a dire quello entro le sei miglia dalla costa. Si configurerebbe, allora, a tutti gli effetti come un'area marina protetta, nonostante la denominazione di «Parco naturale regionale». Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 394 del 1991, i parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri fluviali, lacuali e, solo eventualmente, da tratti di mare prospicienti la costa, da intendersi peraltro come possibili limitate estensioni della parte terrestre, fluviale o lacuale, di valore naturalistico e ambientale, che costituirebbero, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Secondo il ricorrente, sarebbe evidente che la norma in esame eccederebbe dalla competenza regionale, considerato che l'istituzione di aree protette interessanti gli ambienti marini rientrerebbe nell'ambito delle competenze riservate allo Stato. A tale proposito occorrerebbe richiamare la normativa di cui al Titolo V (Riserve marine) della legge n. 979 del 1982, come successivamente modificata, in base alla quale le riserve marine sono attualmente istituite, «previa istruttoria tecnica di valutazione concernente gli appositi studi conoscitivi di carattere ambientale e socio-economico, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la...

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