n. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2018 -

TRIBUNALE DI GROSSETO Ufficio del giudice per le indagini preliminari Il giudice per le indagini preliminari Sergio Compagnucci;

nel procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei confronti di: N.G., in ordine al reato di cui all'art. 590-bis del codice penale;

difesa dall'avv. Silvia Tonini del foro di Grosseto;

all'udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2018, sentite le parti, ha emesso la seguente ordinanza. E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), come novellato dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida a seguito della applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale anche per il reato di lesioni personali stradali gravi, attenuato ai sensi del comma settimo dell'art. 590-bis del codice penale, nei termini e per le ragioni che seguono. 1. Breve descrizione dell'attivita' processuale. N.G., dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ha formulato istanza di patteggiamento in ordine al reato di lesioni personali stradali gravi a lei contestato, relativamente all'incidente stradale avvenuto in Orbetello, il 16 agosto 2016, in cui L.A. aveva riportato una lesione personale da cui era derivata un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di giorni quarantaquattro. Alla successiva udienza del 26 novembre 2018 fissata ai sensi dell'art. 447 del codice di procedura penale, una volta raccolto il consenso del pubblico ministero sull'istanza di patteggiamento, e' stata emessa la presente ordinanza. 2. Il controllo sull'istanza di patteggiamento. Soddisfatto il requisito dell'accorto fra le parti, si tratta a questo punto di estendere il controllo sulle altre condizioni richieste ai fini dell'accoglimento dell'istanza, come previsto dall'art. 444, comma 2 del codice di procedura penale. 2.1. La procedibilita' d'ufficio del reato ex art. 590-bis del codice penale. Preliminarmente, considerato che la persona offesa non ha proposto querela, e' necessario affrontare la questione riguardante la procedibilita' del nuovo reato ex art. 590-bis del codice penale, trattandosi di profilo attinente alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale. L'art. 590-bis e' stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 41 del 2016, entrata in vigore il 25 marzo dello stesso anno e intitolata «introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274». Il nuovo testo normativa ha subito posto diverse questioni interpretative, in parte dovute a una tecnica normativa non esemplare;

tra le tante, si e' posta anche la questione della natura circostanziale o autonoma della fattispecie introdotta dall'art. 590-bis, comma 1, del codice penale, rispetto al reato di lesioni colpose, questione che assume rilevanza nel presente procedimento in quanto decisiva al fine di stabilire la procedibilita' del delitto, stante l'assenza, come gia' detto, di querela di parte. Ove, infatti, si ritenesse che l'art. 590-bis non abbia introdotto un reato autonomo, bensi' soltanto alcune ipotesi di aggravamento del reato di lesioni colpose ex art. 590 del codice penale, ne discenderebbe la procedibilita' a querela, secondo quanto previsto dall'ultimo comma di tale articolo. Diversamente, laddove si aderisse alla tesi opposta, il reato di lesioni stradali gravi o gravissime, in difetto di una previsione sulla necessita' di querela, risulterebbe procedibile d'ufficio secondo la regola stabilita dall'art. 50, comma 2 del codice di procedura penale. Si ritiene utile muovere da questa considerazione preliminare: non esiste una differenza, sotto il profilo antologico, tra l'elemento costitutivo e la circostanza del reato, spettando alla discrezionalita' del legislatore stabilire se un determinato elemento fattuale appartenga alla struttura necessaria ovvero a quella accidentale del reato. Prova di cio' si e' avuta, di recente, dalla trasformazione del fatto lieve, in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, da ipotesi circostanziale a reato autonomo: il confronto tra la disposizione previgente e quella attuale dimostra come il fatto materiale da esse disciplinato sia assolutamente sovrapponibile, essendo mutata soltanto la volonta' del legislatore di ritenere autonomo cio' che prima era considerato un fatto circostanziale, volonta' manifestata espressamente attraverso l'inserimento della clausola di riserva nell'incipit della nuova disposizione incriminatrice. D'altra parte, codesta considerazione trova puntuale e oggettiva conferma nella norma sul reato complesso, in cui si legge che il fatto costituente di per se' reato puo' essere considerato dal legislatore come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato, sancendo in questo modo, da un lato, in via esplicita, l'assoluta sovranita' del legislatore nello stabilire cio' che appartiene alla struttura necessaria del reato e dall'altro, in via implicita, l'assenza di un criterio ontologico in base al quale operare la distinzione tra l'elemento costitutivo e la circostanza aggravante. Se cosi' e' - se cioe' non esiste un criterio oggettivo, sostanziale, tramite cui capire se l'elemento fattuale appartenga al reato in via necessaria o solo accidentalmente, perche' tale distinzione e' in realta' soltanto un effetto della scelta legislativa -, ne consegue che la soluzione della questione in esame sta tutta nell'esatta ricostruzione dell'intenzione del legislatore, titolare esclusivo di quel potere di scelta;

ricostruzione effettuabile naturalmente in base ai criteri forniti dall'art 12 delle preleggi. Ed allora, muovendo proprio dai suggerimenti ermeneutici offerti da quest'ultimo articolo, si tratta anzi tutto di esaminare il contenuto letterale della nostra disposizione, non presa singolarmente, ma valutata unitamente all'intera disciplina in cui si inserisce la norma da interpretare, al fine di pervenire alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT