n. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 2017 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione civile composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: Vincenzo Mazzacane - Presidente;

Luigi Giovanni Lombardo - rel. consigliere;

Giuseppe Grasso, consigliere;

Raffaele Sabato, consigliere;

Gianluca Grasso, consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 22933-2016 proposto da: B. B. elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 37, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Graziani, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Massimo Rossi;

ricorrente;

Contro Consiglio notarile di Milano, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina 42, presso lo studio dell'avvocato Francesco Giorgianni, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Matteo Gozzi e Remo Danovi;

controricorrente;

nonche' contro Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;

intimati;

avverso l'ordinanza n. 1605/2015 della Corte d'appello di Milano, depositata il 12 luglio 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 luglio 2017 dal consigliere Luigi Giovanni Lombardo;

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Alberto Celeste, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Udito l'avvocato Massimo Rossi, difensore della ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;

Udito l'avvocato Francesco Giorgianni, difensore del resistente, che ha chiesto raccoglimento del controricorso;

Fatti di causa 1. - La notaio B. B., esercente in ..., fu sottoposta a procedimento disciplinare su richiesta del Consiglio notarile di Milano e, con decisione n.... della Commissione amministrativa regionale di disciplina (CO.RE.DI.) della Lombardia, fu condannata alla sanzione disciplinare della destituzione. Era avvenuto che, in vari esposti pervenuti al Consiglio notarile di Milano, diversi clienti della notaio avevano lamentato che quest'ultima, quale sostituto di imposta, non aveva versato all'erario le somme trattenute - in occasione degli atti da lei rogati - ai fini del pagamento delle imposte indirette, cosicche' l'Agenzia delle entrate aveva richiesto ai clienti della medesima di versare le imposte de quibus. Per fatti analoghi la notaio B. era stata gia' sottoposta per due volte a procedimento disciplinare dinanzi alla CO.RE.DI. della Lombardia ed era stata condannata, con decisione n. ... del ..., alla sanzione di mesi due di sospensione e, con decisione n. ... del ..., alla sanzione di un anno di sospensione. 2. - Avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina della Lombardia, l'incolpata propose reclamo alla Corte di appello di Milano, che, con ordinanza del 12 luglio 2016, rigetto' il gravame. 3. - Per la Cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso B. B. sulla base di sei motivi. Ha resistito con controricorso il Consiglio notarile di Milano, che ha proposto altresi' ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale sono rimasti intimati. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 codice di procedura civile Ragioni della decisione Col ricorso la notaio B. lamenta, tra le altre doglianze, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 codice di procedura civile), nonche' il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (ex art. 360 n. 5 codice di procedura civile), per...

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