n. 347 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2015 -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO Il Giudice di pace di Grosseto, dott. Adriano Simonetti ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile sotto il n. 613 Reg. gen. Aff. Cont. dell'anno 2015 promossa da studio Fabio Massimo S.r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carchedi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, ricorrente Provincia di Grosseto, in persona del presidente pro tempore, amministrazione opposta. Oggetto: ricorso in opposizione ad un provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa. Conclusioni: come da verbale di causa. In Fatto Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981 e ss.mm., e' stata proposta opposizione avverso una verbalizzazione della provincia di Grosseto, con la quale e' stata contestata alla societa' in incolpazione, quale proprietaria del veicolo tg. EP863MR, la violazione dell'art. 126-bis del c.d.s., perche', senza giustificato e documentato motivo, non ottemperava all'invito di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente del predetto veicolo, in quanto ritenuto responsabile della pregressa violazione dell'art. 142, comma 8, del c.d.s., da cui derivava tale obbligo di informativa. Nel suo ricorso la parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento sanzionatorio «in quanto causato da un errore non dipendente per dolo o colpa della ricorrente ma dell'ente accertatore, laddove viene dato atto che dalla violazione suddetta consegue la sanzione: nessuna». Deduce, invece, l'Amministrazione che «correttamente nel verbale viene riportato che la violazione dell'art. 142 comma 8 non comporta sanzione accessoria in quanto cosi' determinato dal CDS», poiche' «nel rigo immediatamente successivo a quello sopramenzionato si legge chiaramente: la violazione comporta la decurtazione di n. 3 (tre) punti sulla patente di guida ai sensi dell'art. 126-bis del CDS». All'udienza del 1° ottobre 2015, alla presenza delle parti, che insistevano nell'accoglimento delle rispettive richieste formulate nei loro atti, il giudice si riservava la decisione nel merito di quanto dalle stesse prospettato, ritenendo pregiudiziale, nel caso de quo, che via valutata la ipotizzabile incostituzionalita' della violazione prevista dal contestato art. 126-bis, comma 2, del CDS, con riguardo all'art. 3 della Costituzione, disponendo, pertanto, con la presente ordinanza di sollevare presso la Consulta la questione per i seguenti motivi. Sulla rilevanza della questione Nel caso dedotto in giudizio, il collegamento giuridico, e non di mero fatto, tra la res giudicanda e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente. Ove, infatti, si ritenesse...

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