n. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2013 -

TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile - Giudice del Lavoro Il giudice del lavoro, dott. Leonardo Pucci sciogliendo la riserva del giorno 21 novembre 2013 rilevato che la causa concerne la richiesta del ricorrente di ottenere il riconoscimento dell'indennita' di disoccupazione ordinaria per l'anno 2013;

rilevato che il ricorrente aveva rivestito la qualifica di lavoratore agricolo a tempo indeterminato, licenziato dal datore a decorrere dal 1° gennaio 2013;

ritenuto che, per quanto concerne la rilevanza della questione, nel caso di specie (nel quale il ricorrente ha espressamente e tempestivamente richiesto ad INPS in via amministrativa tanto l'indennita' di disoccupazione ordinaria che agricola), applicando la normativa di settore, lo stesso non avrebbe diritto ad alcuna indennita' di disoccupazione;

ritenuto, infatti, che, per quanto concerne la disoccupazione agricola, l'art. 32, comma 1, lett. A legge n. 264/1949, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, prevede che: «ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio;

agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita' ed abbiano conseguito nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte da indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino ad un massimo di 180 giornate annue». In particolare, applicando detta normativa, che limita la prestazione alle ipotesi in cui il lavoratore dipendente abbia maturato taluni requisiti nell'anno di richiesta dell'indennita', non distinguendo tra lavoratori agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, nell'ipotesi oggetto di giudizio, il ricorrente...

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