n. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2015 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Campania In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 66614/PC (Gian Paolo Cariello), n. 66616/PC (Sergio Visconti), n. 66617/PC (Gaetano Annunziata), n. 66618/PC (Bruno Schisano), n. 66619/PC (Pietro Lignola), n. 66620/PC (Giuliano Taglialatela), n. 66622/PC (Vincenza Tagliarini), n. 66623/PC (Renato Vitiello) e n. 66624/PC (Pasquale Del Grosso), tutti depositati collettivamente il 1° agosto 2014 per il tramite del difensore incaricato, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, presso il quale gli istanti hanno eletto domicilio in Napoli al viale A. Gramsci n. 16, avverso la decurtazione del trattamento pensionistico ordinario in godimento operata dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Sede Territoriale di Napoli in applicazione dell'art. 1, comma 486, legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti il ricorso e gli atti e documenti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 18 settembre 2015 soltanto l'avv. Maria Sofia Lizzi, comparsa per l'Ufficio Avvocatura INPS, che si e' riportata alle deduzioni ed alle conclusioni versate nella memoria scritta, rimettendosi comunque alla valutazione del G.U. riguardo il merito della pretesa e la prospettata questione d'incostituzionalita';

Premesso che: I ricorrenti, tutti magistrati ordinari in quiescenza, chiedono che venga accertato il loro diritto a percepire la piena pensione senza le decurtazioni relative al trattamento superiore a 14 volte il minimo INPS disposte per un periodo di tre anni, da gennaio 2014, quale "contributo di solidarieta'", dall'art. 1, comma 486, legge 27.12.2013, n. 147, con condanna dell'amministrazione a restituire quanto illegittimamente trattenuto, maggiorato di accessori. Parte attrice lamenta l'incostituzionalita' della disposizione sotto vari profili: 1) Violazione e falsa applicazione del giudicato costituzionale, ex art. 136 Cost., in quanto la disposizione de qua sostanzialmente riproduce analoga norma di legge (l'art. 18, comma 22-bis, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come conv. con legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.mm.), gia' dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 116/2013, cui e' seguita la sentenza n. 444/2014 di questa Sezione Giurisdizionale che ha accolto l'analogo ricorso presentato dalle odierne parti attrici;

2) Violazione degli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., in quanto, ritenuta la ricorrenza degli elementi tipici del tributo, secondo parte attrice la misura in questione violerebbe il principio di "universalita' dell'imposizione" ex artt. 3 e 53 Cost., in quanto non si comprendono le ragioni per le quali detta imposizione debba gravare non gia' su tutti i percettori di reddito ma soltanto su taluni percettori di redditi pensionistici, con cio' tradendo una palese irragionevolezza, resa del resto evidente anche dal contenuto delle disposizioni contenute nei successivi commi 487 e 590. Parte ricorrente ha, infine, opposto eccezione di compensazione della decurtazione in parola con i crediti loro spettanti in esecuzione della sentenza n. 444/2014 di questa Sezione Giurisdizionale ed hanno, altresi', rilevato, l'illegittima decorrenza della trattenuta. Considerato che: L'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici si e' costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura, sollevando pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione contabile in favore delle Commissioni Tributarie territoriali e deducendo, nel merito, l'infondatezza sia della domanda e sia delle proposte questioni d'illegittimita' costituzionale, avuto riguardo alle peculiarita' della norma che la diversificherebbero recisamente dalla disposizione gia' dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 116/2013, la renderebbero priva dell'asserita natura di prelievo di carattere tributario ed anche della lamentata irragionevolezza. L'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso, previa declaratoria della manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale ivi proposta. Rilevato che: Con ordinanza n. 464/2014 di questa Sezione Giurisdizionale, depositata in Segreteria il 5 dicembre 2014, e' stata respinta l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti contestualmente al ricorso, per non rilevata sussistenza del requisito del periculum in mora. Ritenuto che: A. Deve in primo luogo essere evidenziata la sussistenza in fattispecie ex art. 23, comma 2, legge n. 87/1953 della rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata nel presente giudizio, atteso che il gravame ha "un petitum separato e distinto dalla questione di costituzionalita', sul quale il giudice remittente sia legittimamente chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere" (C. Cost., sentenze n. 4/2000 e n. 38/2009) e che il petitum medesimo concerne l'accertamento del diritto dei ricorrenti a conservare il proprio trattamento pensionistico senza la decurtazione disposta dalle statuizioni normative censurate, per cui, trattandosi di disposizioni di diretta ed immediata applicazione, sarebbe impossibile pervenire al riconoscimento di tale diritto, se non attraverso la rimozione della norma attraverso la via della richiesta e correlata declaratoria di illegittimita' costituzionale di tali disposizioni normative. Sul punto va osservato, invero, che le disposizioni oggetto di gravame risultano specifiche e puntuali e non consentono opzioni ermeneutiche alternative che consentano di riconoscere - anche mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata - la fondatezza della domanda sulla base dell'assetto normativo fissato dal Legislatore. B. Il G.U. ritiene che le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai ricorrenti in relazione alle disposizioni contenute dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013 siano non manifestamente infondate con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, per quanto di seguito si considera. B.1. Con l'introduzione dell'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge di...

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