n. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 aprile 2018 -

Ricorso, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), contro la Regione Siciliana (c.f. 80012000826), in persona del Presidente della Regione in carica pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1, recante: «Modifiche all'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, in materia di variazione di denominazioni dei comuni termali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 8 del 16 febbraio 2018. 1. - La legge regionale 8 febbraio 2018, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 8 del 16 febbraio 2018, recante «Modifiche all'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, in materia di variazione di denominazioni dei comuni termali», ha apportato modifiche all'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante «Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni». Prima di tali modifiche, il comma 2 della norma suddetta era formulato come segue: «Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette [analogamente alle variazioni territoriali dei comuni, disciplinate dall'art. 1 della stessa legge regionale - NdE] a referendum sentita la popolazione dell'intero comune». L'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. n. 1/2018 ha aggiunto al comma sopra riportato le seguenti parole: «fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis». Lo stesso art. 1, comma 1, lettera b) ha introdotto nell'art. 8 della l.r. 30/2000 un comma 2-bis, contenente le seguenti disposizioni: «Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali e' consentita l'aggiunta della parola "terme" alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune». 2. - Per effetto delle modifiche approvate, pertanto, le variazioni delle denominazioni dei comuni termali della Regione, consistenti nell'aggiunta della parola «terme» alla denominazione originaria, oltre ad essere approvate dal consiglio comunale con la maggioranza qualificata indicata dalla norma, non...

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