n. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 giugno 2016 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, per la declaratoria di Illegittimita' costituzionale degli artt. 1 comma 12, 4 commi 24, 25, 26 e 27, nonche' dell'art. 8 comma 13 della Legge Regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2016. Sul B.U.R. Sardegna 13 aprile 2016, n. 18 e' stata pubblicata la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilita' 2016)». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 1 comma 12, 4 commi 24, 25, 26 e 27, nonche' nell'art. 8 comma 13, per contrasto con gli artt. 117 secondo comma, lettere l) e s), terzo comma, nonche' con l'art. 118 Cost. Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi Art. 1 comma 12 della legge regionale n. 5/2016 La legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 nell'art. 1 (recante «Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziaria») cosi' dispone al comma 12. 12. A decorrere dall'anno 2016, si applicano agli enti strumentali della Regione, alle unioni dei comuni, ai consorzi industriali provinciali e ai consorzi di bonifica le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai fondi, di qualunque natura, messi a disposizione da parte dello Stato, della Regione o dell'Unione europea in favore degli enti locali, delle loro associazioni e dei loro consorzi ed unioni, dei consorzi industriali provinciali e dei consorzi di bonifica, in quanto siano specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilita' e' formalizzata con deliberazione da adottarsi, a cadenza trimestrale, da parte degli organi di amministrazione degli enti da notificarsi contestualmente alla Tesoreria regionale e agli istituti di credito presso i quali gli enti di cui al presente comma intrattengono rapporti. Con tale disposizione la Regione estende ad una serie di soggetti (enti strumentali della Regione, enti locali, loro associazioni consorzi ed unioni, consorzi industriali provinciali e consorzi di bonifica) le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 159 decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relativamente a qualsiasi tipo di fondi che a tali soggetti vengano concessi purche' destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione. Il citato art. 159 (recante «Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali») dispone infatti che «1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. [...] 3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere. La disposizione in esame e' da ritenersi illegittima in quanto incide su materia riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e pertanto eccede dalla competenza regionale. Tale principio e' stato costantemente affermato nella giurisprudenza della Corte. In particolare nella sentenza n. 273/2012 relativa ad una legge regionale Puglia di analogo contenuto, la Corte ha precisato quanto segue: Questa Corte, di recente, ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma regionale di contenuto sostanzialmente omologo a quella in esame (art. 25, comma 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1), la quale stabiliva che gli enti nella stessa indicati «non possono essere sottoposti a pignoramenti» (sentenza n. 123 del 2010). Siffatta sentenza, confermando un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, ha ribadito che «l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformita' della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento privato, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (ex plurimis, sentenze n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001;

analogamente, sentenza n. 50 del 2005)». La norma scrutinata - ha precisato la pronuncia - «nel disporre la suddetta impignorabilita', introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa statale riguardante la materia, assegnando "alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile" (sentenza n. 25 del 2007)», incidendo in tal modo su di una materia riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In precedenza, questa Corte aveva, altresi', scrutinato le censure proposte da una Regione nei confronti della norma di una legge dello Stato (art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) che stabiliva «un regime di impignorabilita' e insequestrabilita' delle somme di competenza degli enti locali, giacenti nelle contabilita' speciali del Ministero dell'interno», dichiarandole non fondate, sul rilievo che concerneva una materia oggetto del parametro costituzionale da ultimo citato, poiche' con essa erano stati «estesi degli istituti, l'impignorabilita' e l'insequestrabilita', gia' conosciuti dal codice di rito (..) di cui non puo' disconoscersi la natura...

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