n. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 663 del 2013, proposto da: Top Ten House S.r.l. (in liquidazione), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Galgani, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;

    Contro Comune di Gaiola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresio Bosco e Carlo Vaira, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Susa, 40;

    Per la condanna del Comune di Gaiola al risarcimento del danno, in conseguenza dell'illegittimo esercizio dell'attivita' amministrativa relativa al procedimento di rilascio dei permessi di costruire per la costruzione di un nuovo complesso residenziale;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Fatto I. Con contratto preliminare del 16 aprile 2010 e con atto notarile di compravendita del 31 maggio 2011, la societa' ricorrente ha acquistato dai sig.ri Enrica Colombo, Livio Colombo e Luciana Colombo un terreno edificabile di superficie pari a circa 5.058 mq, catastalmente individuato alle particelle nn. 163, 164 e 165 del foglio n. 3 C.T., situato in zona urbanistica ZC5 secondo il vigente piano regolatore del Comune di Gaiola. In data 22 settembre 2010, i sig.ri Colombo hanno presentato al Comune istanza di approvazione del piano esecutivo convenzionato per la costruzione di un nuovo complesso a schiera, a prevalente destinazione residenziale (per sette unita' immobiliari) ed in parte commerciale (per due nuovi locali al piano terreno). Il piano attuativo e' stato approvato dal Comune con deliberazione consiliare 8 aprile 2011, n. 13. La convenzione tra il Comune ed i sig.ri Colombo e' stata stipulata in data 13 maggio 2011. La ricorrente Top Ten House S.r.l. frattanto divenuta proprietaria dei terreni, ha richiesto al Comune il rilascio di distinti permessi di costruire per la realizzazione degli immobili residenziali. Con il permesso gratuito n. 22/2011 del 14 ottobre 2011, il Comune ha autorizzato la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel compatto;

    con i permessi onerosi nn. 13/2011, 14/2011 e 15/2011 del 4 novembre 2011, il Comune ha autorizzato (sui lotti C - D - E) la costruzione di ville residenziali e la realizzazione della strada privata di collegamento con la viabilita' pubblica. La societa' ricorrente ha iniziato i lavori il giorno 2 gennaio 2012, ma ha dovuto immediatamente interromperli per l'ordine verbale di sospensione del Capo Cantoniere, poi confermato dall'A.N.A.S. con nota scritta del 29 marzo 2012, nella quale e' stata ribadita l'impossibilita' di assentire l'avvio delle opere in quanto "per la sistemazione dell'innesto della strada comunale con la S.S. 231, dovra' essere predisposta relativa istanza tesa all'ottenimento di autorizzazione, previa sottoscrizione di convenzione ANAS/Comune". Preso atto dell'invalidita' dei permessi rilasciati alla ricorrente, il Comune di Gaiola ha trasmesso all'A.N.A.S. l'istanza di nulla-osta in data 11 maggio 2012. La convenzione tra A.N.A.S. ed il Comune e' stata sottoscritta il 7 febbraio 2013 e trasmessa in copia alla societa' ricorrente in data 24 aprile 2013. Tuttavia, i lavori di costruzione degli immobili residenziali non hanno mai piu' avuto inizio. II. La ricorrente Top Ten House S.r.l., che e' stata posta in liquidazione dal 19 giugno 2013, agisce per la condanna del Comune di Gaiola al risarcimento del danno. Afferma, a tal fine, che il permesso di costruire n. 22/2011 sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, avendo il Comune omesso di acquisire il preventivo ed obbligatorio assenso dell'A.N.A.S. all'allargamento della strada comunale sfociante sulla S.S. n. 231 (al km 7+200). Tale circostanza avrebbe concretamente impedito l'avvio dei lavori per piu' di un anno, fino al momento della sottoscrizione della convenzione tra A.N.A.S. e Comune. Lamenta, inoltre, che il Comune avrebbe illegittimamente ritardato l'approvazione del piano esecutivo convenzionato ed il rilascio dei permessi di costruire, aggravando in modo ingiustificato gli adempimenti progettuali e trascurando di quantificare l'esatto importo degli oneri di urbanizzazione. Nel ritardo andrebbe computato anche il tempo occorso per il conseguimento postumo del nulla-osta A.N.A.S., pervenuto soltanto il 24 aprile 2013. Su tale premessa, la ricorrente chiede la condanna del Comune al ristoro del danno emergente (pari ed euro 136.877,35 per costi di progettazione) e del lucro cessante (quantificato in euro 520.000,00 di mancati ricavi dalle vendite delle unita' immobiliari). Chiede, inoltre, il riconoscimento del danno all'immagine e della perdita di chances contrattuali. III. Si e' costituito il Comune di Gaiola, depositando documenti e chiedendo il rigetto della domanda. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2015 la causa e' passata in decisione. Con ordinanza ai sensi dell'art. 73, terzo comma, cod. proc. amm., il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardivita' della domanda risarcitoria (in relazione al termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 30, terzo comma, cod. proc. amm.) ed ha assegnato alle parti trenta giorni per il deposito di ulteriori deduzioni difensive. Sia la societa' ricorrente che l'Amministrazione hanno prodotto memorie. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2015 la causa e' stata decisa. Diritto 1. La normativa processuale. Per quanto qui rileva, l'art. 30, terzo comma, cod. proc. amm. stabilisce che la domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi deve essere proposta "entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal momento in cui il fatto si e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo". Per il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento, il quarto comma dell'art. 30 stabilisce che il termine di centoventi giorni "non decorre fintanto che perdura l'inadempimento" e che, in ogni caso, esso inizia a decorrere quando e' trascorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 2. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Il ricorso e' stato notificato al Comune di Gaiola in data 11 luglio 2013. Con la richiamata ordinanza n. 1055/2015, il...

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