n. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 2017 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge Regionale n. 1 del 17 gennaio 2017 pubblicata nel BUR n. 8 del 17 gennaio 2017, recante Norme Regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attivita' venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 «Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» e alla legge regionale 28 aprile 1998 n, 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto» 1) Violazione dell'art. 117, comma 2 lettera h) della Costituzione;

L'art. 1 della legge regionale in epigrafe dispone: «1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e' inserito il seguente: "Art. 35-bis Disturbo all'esercizio dell'attivita' venatoria e molestie agli esercenti l'attivita' venatoria. 1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attivita' venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attivita' di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attivita', e' punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00. 2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. 3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. 4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attivita' agricola, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell'articolo 842 del Codice Civile.». L'art. 2, a sua volta, prevede: «1. Dopo l'articolo 33-bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e' inserito il seguente: "Art. 33-ter Disturbo all'esercizio dell'attivita'...

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