n. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2015 -

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione Lavoro La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - composta dai signori Magistrati: 1) dott. Raffaele Pezzuto, Presidente rel. est.;

2) dott. Eugenio Scopelliti, Consigliere;

3) dott. Fabio Conti, Consigliere, all'udienza del 27 novembre 2015 ha pronunziato e letto in udienza la seguente ordinanza. Nel procedimento n. 478/2012 R.G.A.C.L avente ad oggetto: rimborso quote assistiti nel rapporto di convenzione fra medico di medicina generale e azienda sanitaria ed inerente all'appello proposto avverso la sentenza n. 445/2012 emessa in data 2 aprile 2012-3 aprile 2012 dal GL di Locri e vertente tra Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Rosa Lombardo ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Palazzo Tibi via S. Anna Il Tronco n. 12 - Appellante;

Nei confronti di: Saffioti Francesco, rappresentato e difeso, per procura alle liti in atti, dall'Avv. Francesca Daniela Papallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vito Crimi in Reggio Calabria via Locri n. 3 - Appellato;

Saffioti Francesco - medico di medicina generale in rapporto di convenzione a tempo indeterminato con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (che, per brevita', di seguito sara' indicata come ASP), e prima ancora con l'Azienda Sanitaria Locale di Locri n. 9 di Locri che in ASP e' confluita - con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 21 ottobre 2010 ha agito nei confronti dell'ASP innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri lamentando che nel dicembre 2009 l'ASP gli aveva richiesto la restituzione di €

4.111,59 relativi a quote di assistiti deceduti o trasferiti, sottraendogliela dal credito vantato a titolo di arretrati contrattuali per gli anni 2008/09. Chiedeva il Saffioti dichiararsi l'illegittimita' del recupero e comunque della compensazione operata dall'ASP, con condanna di quest'ultima a restituire la somma sopra indicata e a risarcire i danni ulteriori anche a titolo di perdita di chance. Nella resistenza dell'ASP, con sentenza n. 445/2012 emessa in data 2 aprile 2012-3 aprile 2012 il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda condannando l'ASP a restituire alla controparte le somme trattenute in misura superiore alle 12 quote, ma dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria. Nella motivazione della decisione e' stato evidenziato che la pretesa del Saffioti di dichiarare illegittima la trattenuta-compensazione in misura superiore a quanto (non piu' di 12 quote) consentito dall'art. 12 punto 3 dell'AIR (accorcio integrativo regionale) del 2006 (a norma del quale «la revoca della scelta da operarsi d'ufficio per trasferimento, decesso o doppioni ha effetto dal giorno successivo al verificarsi dell'evento. L'azienda e' tenuta a comunicare la cancellazione al medico interessato tempestivamente e comunque non oltre un anno dall'evento. Ove dette comunicazioni fossero effettuate oltre il termine di legge, non potranno essere ripetute somme superiori a 12 quote. Il danno derivante dai ritardi nella comunicazione del dato sopra specificato sara' fatto valere dal medico nei confronti dell'Azienda») e' fondata poggiando sulla ratio della predetta norma la quale vuole evitare che siano trasferiti del tutto in capo ai medici gli effetti della tardiva comunicazione dei dati rilevanti, fissando un tetto massimo (12 quote) al recupero delle somme. Il tribunale ha dunque concluso che l'ASP va condannata alla restituzione, in favore di parte ricorrente, della somma trattenuta/compensata in misura superiore alle 12 quote. L'ASP ha proposto appello con ricorso depositato in data 11 maggio 2012, contro il quale ha resistito il Saffioti. Nei motivi di appello in sintesi e' stato dedotto che: A) l'originaria parte ricorrente non aveva contestato che gli assistiti in ordine ai quali e' stata effettuata la trattenuta fossero deceduti o trasferiti;

  1. vi e' stata erronea interpretazione del contenuto dell'art. 12 punto 3 dell'AIR (accordo integrativo regionale) del 2006 che nulla dice in ordine al presunto obbligo dell'azienda di adempiere ad una prestazione (il compenso) in assenza della controprestazione, senza considerare che la previsione dell'ampio termine per effettuare la comunicazione - un anno - tra la cessazione della prestazione per avvenuto decesso e la comunicazione formale di essa dimostra come la cessazione del diritto al compenso e' automaticamente...

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