n. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2015 -

TRIBUNALE DI LECCE UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI IL G.E. Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10 dicembre 2014, nell'incidente di esecuzione n. 228/2014, proposto dal difensore di fiducia di M.A. nato a M. di Lecce il ........, ivi residente alla via ........., attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, con istanza volta ad ottenere l'applicazione dell'istituto della fungibilita' della pena riportata con sentenze irrevocabili e di poi ridotta in sede esecutiva per la ritenuta continuazione e, in caso di diniego, sollevando questione di legittimita' costituzionale dell'art. 657 co 4 cpp;

sentito il PM Osserva in fatto M.A. otteneva con provvedimenti del G.I.P. di Lecce, datati 06.11.2012/28.01.2014 l'applicazione della disciplina del reato continuato tra le seguenti sentenze di condanna: 1. sentenza 17.09.97 G.I.P. Tribunale Lecce - irrevocabile in data 09.04.98 - condanna anni 1 mesi 8 di reclusione - L. 800,000 (€

413,17) di multa (per il reato di violazione della legge armi;

pena rideterminata ex art. 671 c.p.p, in mesi 8 di reclusione). Pena integralmente espiata in regime di detenzione domiciliare;

  1. sentenza 27.01.2000 G.I.P. Tribunale Lecce - irrevocabile in data 25.09.2000 - condanna anni 1 mesi 1 giorni 10 di reclusione - L. 400.000 (€

    206,58) di multa per il delitto di tentata estorsione;

    pena rideterminata ex art. 671 in mesi 4 di reclusione. Pena integralmente espiata in regime di detenzione domiciliare ed in carcere;

  2. sentenza 18.09.08 Corte Appello Lecce - riforma sentenza G.I.P. 30.10.06, irrevocabile in data 15.12.09 - condanna ad anni 18 mesi 4 di reclusione per i reati di associazione mafiosa, tentato omicidio, associazione dedita al traffico di droga e altro. Pena base ex art. 671 c.p.p. ed art. 81 c.p.;

  3. sentenza 04.11.09 Corte Appello Lecce - riforma sentenza 26.09.07, irrevocabile in data 24.05.11 - condanna anni 12 di reclusione, rideterminata ex art. 671 c.p.p. in anni 4 mesi 8 di reclusione;

  4. sentenza 26.01.12 G.I.P. Tribunale Lecce irrevocabile in data 19.05.12 - violazione legge stupefacenti - condanna mesi 2 di reclusione ex art. 671 c.p.p. con sentenza 18.09.08. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce procedeva al cumulo delle succitate sentenze di condanna, in due gruppi distinti: da un canto, "cumulava le pene espiate" pari ad anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed €

    619,75 di multa, inflitte con le sentenze sub 1 e sub 2 innanzi indicate;

    dall'altro canto, operava il cumulo tra le sentenze cui al punto 3 ed al punto 4, dichiarando condonata quella di mesi 2 di reclusione di cui al punto 5. Successivamente, il P.M., dichiarava integralmente scontata la pena in relazione alle 2 sentenze comprese nel primo provvedimento di cumulo e, quindi, rideterminava quella complessiva da eseguire relativamente alle sentenze sub 3 e 4 incluse nel secondo provvedimento di cumulo in anni 20 mesi 11 gg 14. Ad avviso del PM, quindi, pur avendo, il condannato, espiato pena in eccesso rispetto alle sentenze di condanna di cui ai punti 1 e 2, tale pena non poteva essere detratta ai sensi dell'art. 657 co. 4 c.p.p., ostandovi la data dei fatti di cui alle sentenze sub 3 e sub 4 che e' successiva e non precedente la carcerazione sofferta per i fatti sub 1 e sub 2. In Diritto All'accoglimento della richiesta di scomputo della carcerazione sofferta in eccesso per la riconosciuta continuazione osta la disposizione dell'art. 657 co. 4 c.p.p., secondo cui la carcerazione sine titulo deve seguire e non precedere il reato per cui e' intervenuta condanna da espiare. Nel caso in esame il reato associativo cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 DPR n. 309/1990 nel capo di imputazione reca la data dell'accertamento: - (omissis) acc. dal marzo 2004 al gennaio 2005. Il reato cui alla sentenza sub 1) e' indicato come commesso nel 1997 e quello della sentenza sub 2) riporta l'anno 2000 come data di commissione. Ne discende che la cronologia delle violazioni per cui mi ha riportato condanna e' nel senso di porre in epoca successiva alla carcerazione sine titulo l'accertamento (ma non la commissione) del reato per cui il predetto sta espiando la pena dalla quale chiede di detrarre quella sine titulo. Cio' posto, si ritiene che l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 657 co. 4 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 13 co. 1, 27 co. 3, 24 co. 4 Costituzione, sollevata dalla difesa del M. sia rilevante e non manifestamente infondata. Fondatezza della questione Dopo la proposizione dell'opposizione all'ordine di esecuzione, da parte di M. e' intervenuta la pronuncia della Corte delle Leggi, n. 198/2014, depositata l'11 luglio 2014, pubblicata su GU 16.7.2014, di infondatezza, di analoga questione sollevata dal Tribunale di Lucera, Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza n. 233/2013. Come rilevato dalla difesa di M. l'esame fundilus della sentenza n. 198/214 della Corte Costituzionale permette di riproporre la questione sotto altri profili di diritto e di merito che non sono stati ancora oggetto di considerazione nelle precedenti sentenze intervenute riguardo alla norma in scrutinio di legittimita' costituzionale. Si osserva che la pronuncia della Consulta ha riguardato il caso di un condannato che richiedeva di detrarre dalla pena in espiazione in forza di sentenza divenuta irrevocabile nell'anno 2013, la custodia sofferta ingiustamente per reati a lui addebitati come commessi molti anni prima e per i quali era stato, poi, assolto in sede di giudizio, con formula ampia. Il GE non accoglieva la richiesta, ma riteneva che il diniego dell'applicazione del criterio della fungibilita', nel caso al suo esame, non fosse rispettoso del principio di uguaglianza (art. 3), di quello del favor libertatis (art. 13) e della finalita' rieducativa della pena (art. 27 co. 3). Inoltre, ad avviso del Giudice rimettente, - la norma censurata introdurrebbe una presunzione assoluta di pericolosita' irragionevole perche' non rispondente ad una regola di esperienza generalizzata. Ad avviso del GE di Lucera, quindi, il vulnus ai parametri costituzionali si rinviene non nella presunzione in se' e per se', ma nell'assolutezza della stessa che ne impedisce la demolizione con elementi di segno contrario, addotti dall'interessato...

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