n. 32 SENTENZA 24 gennaio - 19 febbraio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera d), 5 e 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), promosso dal Tribunale ordinario di Siena nel procedimento vertente tra B. B. e la Societa' Edilizia Cooperativa Colli in Chianti, con ordinanza del 23 giugno 2015, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2016. Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 23 giugno 2015 il Tribunale ordinario di Siena ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera d), 5 e 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con riferimento alla prima disposizione, il giudice premette che essa, nel definire «immobili da costruire» gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilita', esclude dall'ambito applicativo della normativa di protezione, introdotta dal citato decreto legislativo, i contratti di acquisto di immobili per i quali non sia stata ancora depositata domanda di permesso di costruire, anche nelle ipotesi in cui il mancato ottenimento di tale permesso sia previsto quale condizione risolutiva della stessa pattuizione. Tale esclusione, secondo il tribunale rimettente, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparita' di trattamento, in quanto la normativa censurata disciplinerebbe diversamente situazioni omogenee, ossia quella di chi acquista prima che il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto e quella di chi acquista dopo tale momento, precludendo, nel primo caso, l'accesso alla tutela assicurata dal decreto con riferimento alla seconda ipotesi. Per le stesse ragioni, il tribunale dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), che, nell'indicare il contenuto necessario del contratto preliminare di immobile da costruire, ripete la distinzione tra le due ipotesi considerate, nonche' dell'art. 5 [recte: 5, comma 1], nella parte in cui, nel determinare i limiti di applicabilita' della disciplina protezionistica, fa riferimento alla circostanza che il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. 2.- Le questioni incidentali di legittimita' costituzionale sono sollevate nel corso di un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ. dalla signora B. B. la quale - avendo stipulato in data 19 settembre 2005 un contratto preliminare di acquisto con la Societa' Edilizia Cooperativa Colli in Chianti, di cui era socia, avente ad oggetto la prenotazione di un immobile da costruire per il quale non era ancora stato richiesto alcun permesso abilitativo - ha domandato la restituzione di quanto versato a titolo di acconto e di seconda rata, invocando la violazione dell'obbligo, gravante - secondo il suo assunto difensivo - sulla societa' costruttrice, di rilasciare, a pena di nullita' (relativa), una fideiussione a garanzia delle somme riscosse, secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005. Il rimettente illustra, in primo luogo, le ragioni per le quali ritiene infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla societa' convenuta. Quanto a quella avente ad oggetto l'improcedibilita' dell'azione per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, prevista dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il giudice afferma l'inapplicabilita' ratione temporis di tale disciplina al giudizio in corso, introdotto il 19 novembre 2014, atteso che l'art. 3, comma 8, del citato decreto stabilisce che le disposizioni relative all'improcedibilita' acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ossia dall'11 novembre 2014. Quanto all'eccezione avente ad oggetto l'incompetenza del giudice adito, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della cooperativa, il rimettente ne sostiene l'inoperativita' mancando, nella specie, una espressa e separata dichiarazione scritta di accettazione del socio, prevista quale condizione necessaria dall'art. 7 dello stesso atto costitutivo. Sussisterebbe quindi la rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalita' perche' dall'applicazione della normativa censurata dipende la definizione della controversia, non ricorrendo altra ragione di nullita' rilevabile d'ufficio del titolo negoziale della domanda, ed essendo preclusa alla parte ogni altra possibilita' di svincolarsi legittimamente dalla pattuizione, stanti le restrizioni alla facolta' di recesso del socio previste dal contratto che, in particolare, subordinano la possibilita' di recedere al reperimento di un nuovo socio. 3.- Il rimettente ritiene poi sussistere anche il requisito della non manifesta infondatezza delle questioni, in ragione della ritenuta disparita' di trattamento riservata alle due fattispecie in comparazione perche' riferite a stipulazioni di contenuto analogo, differenziate solo in ragione del discrimine temporale costituito dalla posteriorita', o meno, della stipulazione rispetto al deposito della domanda di rilascio del titolo abilitativo edilizio. Il tribunale esclude anche la possibilita' di interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata, richiamando la giurisprudenza di legittimita' (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 10 marzo 2011, n. 5749) che ha chiarito che i contratti preliminari di compravendita di immobili per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o un titolo equipollente si collocano fuori dell'ambito applicativo della speciale disciplina recata dal d.lgs. n. 122 del 2005 e la chiara lettera della legge non consente di...

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