n. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2416 del 2016, proposto da: Sindacato Avvocati di Bari in persona del legale rappresentante pro tempore, Elia Francesca Antonia, Troysi Francesco, Ruggiero Anna, Abbattista Angelo Michele, Rapio Vincenzo, Loverro Anna Maria, De Napoli Simona, De Renzo Mariavalentina, Manzari Maxime, Baldassarre Serena Teresa, Pedone Anna Annunziata, Centrone Romina, Labianca Roberto, Perna Angela, Associazione Jus For As (aderente Anf) in persona del legale rappresentante pro tempore, Di Marco Giampaolo, Sindacato Avvocati di Pescara in persona del legale rappresentante pro tempore, Francesco Abbattista, rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Toma c.f. TMOMLE58A18A662V e Loredana Papa c.f. PPALDN67B50L011N, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria, 2, come da procure in atti;

Contro: Consiglio Nazionale Forense in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Colavitti c.f. CLVGPP70L27B354I, Mario Sanino c.f. SNNMRA38E03H501M e Giuseppe Morbidelli c.f. MRBGPP44S16A390N, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, v.le Parioli, 180, come da procura in atti;

Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura - Sezione Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento: del Regolamento del consiglio nazionale forense 20 novembre 2015 n. 1, relativo ai corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

del bando per l'ammissione al relativo corso propedeutico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale Forense e di Ministero della giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - Con ricorso notificato il 16 febbraio 2016 e depositato il successivo giorno 26, le Associazioni sindacali forensi e i singoli Avvocati in epigrafe (i quali affermano di non essere iscritti all'Albo speciale per il patrocinio di fronte alle Giurisdizioni superiori) hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il regolamento del Consiglio Nazionale Forense (CNF) n. 1 del 20 novembre 2015, emesso in attuazione dell'art. 22 della legge n. 247 del 2012, che disciplina i corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori;

hanno impugnato, inoltre, nonche' il bando per l'ammissione al corso tenuto dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura (SSA) propedeutico all'iscrizione nel detto Albo. 2. - Il ricorso e' affidato ai seguenti Motivi 1) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (articoli 3, 33, 41 della Costituzione;

articoli 56, 101 e 102 del TFUE), violazione dei principi generali di iniziativa economica, violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza, illegittimita' derivata per l'illegittimita' costituzionale e violazione delle disposizioni e dei principi comunitari dell'art. 22 della legge n. 247/2012, eccesso di potere per disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta. Il motivo ha il dichiarato fine che questo Tribunale amministrativo regionale sollevi la questione di legittimita' costituzionale o la questione di compatibilita' comunitaria ai sensi dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dell'art. 22 della legge n. 247 del 2012. Per la prima censura, il Regolamento impugnato, sarebbe lesivo di norme e principi comunitari posti a tutela della concorrenza, ed in particolare dell'art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto attribuisce al CNF (che sarebbe da qualificarsi come «associazioni di imprese» alla luce del diritto dell'Unione), in via esclusiva, sia il compito di organizzare i corsi di accesso all'esame propedeutico all'iscrizione nell'Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni superiori, sia il compito di organizzare detto esame di verifica;

e se, forse, potrebbe ammettersi (in tesi) che il CNF organizzi la verifica finale di idoneita', invece violerebbe il libero gioco concorrenziale la previsione del potere esclusivo di organizzazione dei corsi propedeutici presso la Scuola superiore dell'avvocatura. Per la seconda censura, l'art. 22 della legge n. 274 del 2012 contrasterebbe con le norme costituzionali in rubrica perche' recherebbe disparita' di trattamento fra gli Avvocati formatisi in Italia e gli Avvocati stabiliti in Italia, che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 96 del 2001, possono iscriversi ad una specifica sezione dell'Albo dei cassazionisti dopo il semplice decorso di dodici anni di esercizio professionale. Per la terza censura, l'art. 22 della citata legge professionale contrasterebbe, altresi', con l'art. 33 quinto comma della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. 2) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (legge n. 247 del 2012, art. 9 decreto legislativo n. 96 del 2001, articoli 3, 33, 41 della Costituzione;

articoli 56, 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 3 legge n. 241/90), violazione dei principi generali di iniziativa economica, violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza, eccesso di potere per disparita' di trattamento, irragionevolezza, contraddittorieta', incongruita', difetto assoluto di motivazione, ingiustizia...

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