n. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione Terz

  1. Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 279 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Piergiorgio Settembrini, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Guarino e Giancarlo Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, piazza Velasca, 5;

    Contro l'Universita' degli Studi di Milano ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domiciliano in Milano, via Freguglia n. 1;

    Per l'annullamento Con ricorso introduttivo: del provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente di permanere in servizio per un ulteriore biennio a decorrere dal 1° novembre 2014;

    di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi o comunque collegati al predetto, ivi espressamente inclusi: il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano in data 29 ottobre 2013 in parte qua;

    il provvedimento, di estremi e contenuto non meglio conosciuti, con cui il Senato Accademico dell'Universita' degli Studi di Milano ha «espresso in linea di massima parere favorevole all'adozione dei criteri prospettati dal Consiglio di Amministrazione ai fini della valutazione delle domande di permanenza in servizio dei docenti per un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, in adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 83/2013» cosi' come riportato nelle «Comunicazioni del Senato Accademico» del 16 luglio 2013 pubblicate on line;

    il provvedimento, di estremi e contenuto non meglio conosciuti, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano «ha definito i criteri cui attenersi nelle decisioni sulle domande di permanenza in servizio dei docenti per un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo» cosi' come riportato nelle «Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione» del 23 luglio 2013 pubblicate on line;

    il verbale n. 9/2013 della seduta del Consiglio del Dipartimento di scienze biomediche e cliniche «Luigi Sacco» dell'Universita' degli Studi di Milano in data 26 settembre 2013 con cui e' stato espresso parere contrario all'accoglimento della richiesta di permanenza in servizio del ricorrente;

    la nota prot. 34915 del 14 novembre 2013 del Rettore dell'Universita' degli Studi di Milano, con cui e' stato comunicato al ricorrente il rigetto della istanza di permanenza in servizio e si stabilisce il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1° novembre 2014;

    Con ricorso per motivi aggiunti: del decreto rettorale n. 15813 del 4 dicembre 2013, con cui l'Universita' degli Studi di Milano ha disposto il collocamento a riposo per limiti di eta' del ricorrente a decorrere dal 1° novembre 2014;

    del verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano del 23 luglio 2013 con cui sono stati definiti «Criteri e fini della valutazione delle domande di permanenza in servizio dei docenti per un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2013», depositato in giudizio dall'Amministrazione in data 8 febbraio 2014;

    della nota dell'Universita' degli Studi di Milano prot. 25682 del 2 settembre 2013 con cui viene trasmessa al Dipartimento «Luigi Sacco» la domanda di trattenimento in servizio del ricorrente per il rilascio del parere di competenza, depositata in giudizio dall'Amministrazione in data 8 febbraio 2014;

    di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi o comunque collegati ai predetti ivi espressamente inclusi: il verbale della «riunione istruttoria» del Consiglio di Amministrazione del giorno 11 luglio 2013, di estremi e contenuto non meglio conosciuti in quanto non depositato in giudizio dall'Amministrazione, richiamata nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2013;

    il verbale della seduta del Senato Accademico del 16 luglio 2013, di estremi e contenuto non meglio conosciuti in quanto non depositato in giudizio dall'Amministrazione, richiamata nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2013, in cui il Senato Accademico avrebbe condiviso «in linea di principio l'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione nella riunione istruttoria dell'11 luglio». Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Universita' degli Studi di Milano e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso introduttivo ai seguenti motivi. 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e della circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione n. 10 del 20 ottobre 2008;

    violazione dei canoni di imparzialita' e buon andamento dell'attivita' amministrativa. Avendo il ricorrente proposto domanda di trattenimento in servizio il 22 maggio 2013, ed essendo stati fissati i criteri dal Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2013, sussisterebbe violazione del principio generale di predeterminazione dei criteri di valutazione, corollario del canone di imparzialita' e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., e della citata circolare n. 10/2008, con cui le singole amministrazioni sarebbero state invitate ad adottare preventivamente i criteri per la valutazione delle domande di trattenimento in servizio. 2. Violazione del principio tempus regit actum;

    eccesso di potere per errore nei presupposti. Essendo la domanda del ricorrente del 22 maggio 2013, essa avrebbe dovuto - per effetto del riespandersi della situazione giuridica soggettiva conseguente alla pronuncia di annullamento della Corte Costituzionale n. 83 del 15 maggio 2013 - essere valutata sulla base dei criteri stabiliti con le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2009 e del Senato Accademico del 2 dicembre 2008 e del 29 settembre 2009. 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/92;

    eccesso di potere per irragionevolezza e illogicita';

    difetto assoluto di motivazione. I criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2013 posti alla base del provvedimento di rigetto sarebbero comunque illegittimi, essendo elusivi dell'art. 72 del D.L. n. 112/08, venendo pretermessa ogni considerazione delle esigenze organizzative e funzionali dei servizi propri dell'Amministrazione, nonche' la valutazione della particolare esperienza del dipendente e della sua specifica idoneita' a contribuire all'efficiente andamento dei servizi;

    il trattenimento in servizio sarebbe concesso solo ai titolari di finanziamenti per la ricerca da parte di soggetti internazionali ritenuti di «massimo livello». Tale criterio sarebbe ingiusto e discriminante, non essendo infatti tutte le discipline accademiche per loro natura suscettibili di finanziamenti per la ricerca da parte di enti internazionali. Il criterio inoltre introdurrebbe elementi di arbitrarieta', affidando comunque al Consiglio di Amministrazione il potere di qualificare o meno ente di «massimo livello» l'agenzia finanziatrice. Inoltre, elementi di arbitrarieta' caratterizzerebbero l'ulteriore criterio indicato dal Consiglio di Amministrazione, non essendo comprensibile su quale base il Consiglio di Amministrazione riconoscerebbe il carattere di imprescindibilita' delle esigenze didattiche ovvero attribuirebbe la qualifica di strategico e irrinunciabile ad un settore scientifico. 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti;

    difetto di motivazione. Il provvedimento di rigetto sarebbe errato in diverse sue parti;

    in particolare: a) laddove affermerebbe che il ricorrente svolge un monte ore di insegnamento pari a 30 ore, non tenendo conto del monte ore destinato all'insegnamento nella Scuola di specializzazione aggregata;

  2. laddove opererebbe - ai fini della valutazione se l'organico sia in grado di garantire il funzionamento dei corsi e dei servizi propri di chirurgia vascolare nel caso di mancato trattenimento in servizio di un docente della specifica materia - una ricognizione dell'organico del settore scientifico disciplinare Med/22 (chirurgia vascolare), nonche' degli altri due settori Med/21 (chirurgia toracica) e Med/23 (chirurgia cardiaca) ricompresi nel settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia Cardiotoracico-polmonare);

    tale raggruppamento in un unico settore concorsuale assolverebbe all'esigenza di consentire una sufficiente rotazione di docenti nell'ambito delle commissioni concorsuali che annualmente devono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT