n. 3 SENTENZA 12 - 22 gennaio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, promosso dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, nel procedimento vertente tra P.A., M.A. ed altri, con ordinanza del 22 novembre 2013, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto in fatto 1.- La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza del 22 novembre 2013, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione. 2.- Nella fase di appello del giudizio principale, la Corte d'appello di Napoli dichiarava l'inammissibilita' dell'impugnazione principale e la conseguente inefficacia di quella incidentale. A sostegno dell'adottata pronuncia, il giudice di secondo grado ravvisava l'inammissibilita' dell'appello poiche' lo stesso (depositato il 13 luglio 2004) era stato proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., considerando che esso si sarebbe dovuto far decorrere dalla data dell'8 aprile 2003, quando era stato annotato dal cancelliere - in calce alla sentenza impugnata - l'avvenuto deposito della sentenza stessa, e non dalla data del 28 luglio 2003, alla quale si riferiva l'annotazione successivamente apposta dallo stesso cancelliere relativa all'attestazione dell'intervenuta pubblicazione della sentenza medesima. Avverso la suddetta sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione. 3.- Il rimettente, nel ripercorrere i motivi dell'impugnazione di legittimita' osserva che le censure prospettate ripropongono la problematica dell'interpretazione del combinato disposto dei primi due commi dell'art. 133 cod. proc. civ., in relazione alla previsione contenuta nell'art. 327 cod. proc. civ., che attiene alla individuazione della decorrenza del cosiddetto termine lungo per l'impugnazione, stabilita dalla «pubblicazione della sentenza». 4.- Il giudice a quo premette di essere consapevole che sulla questione in esame e' intervenuta, ai fini della risoluzione del contrasto insorto precedentemente tra le sezioni semplici della Corte di cassazione, la sentenza delle sezioni unite n. 13794 del 1° agosto 2012, con la quale e' stato affermato il...

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