n. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sezione Prima Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 414 del 2016, proposto da: Maio Guglielmo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Bice Annalisa Pasqualone, codice fiscale PSQBNN71D57F376M, Lazzaro Di Trani codice fiscale DTRLZR58C10I907D, con domicilio eletto presso Alessio Sculco in Catanzaro, viale dei Normanni n. 45;

Contro Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna codice fiscale MNNMSM69E03F839T, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Uff. legale Regione Calabria;

Per l'annullamento: 1. dell'atto prot. 69076 del 2 marzo 2016 con cui la Regione Calabria ha sospeso il procedimento VIA/AIA relativo al progetto di discarica di rifiuti pericolosi e non da ubicarsi in localita' Giammiglione del Comune di Crotone;

  1. dell'atto prot. 32079 del 3 febbraio 2016 con cui la Regione Calabria ha reso chiarimenti in relazione alla prescrizione n.1 del parere favorevole reso dalla STV nella seduta del 18 gennaio 2016;

  2. della nota Pec del 1° febbraio 2016, non conosciuta e mai comunicata;

  3. di ogni altro connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso, ove occorra il verbale della STV del 18 gennaio 2016. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2016 la dottoressa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  4. Oggetto di questo giudizio e' l'azione di annullamento, promossa ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dell'atto prot. n. 0069076 del 2 marzo 2016 con cui la Regione Calabria ha sospeso, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti (e, in ogni caso, per la durata massima di un anno), il procedimento avviato dalla Maio Guglielmo S.r.l., con istanza del 30 luglio 2009, e diretto alla Valutazione di impatto ambientale e al rilascio della Autorizzazione integrata ambientale, per la realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi da collocarsi in localita' Giammiglione, presso il Comune di Crotone. 2. Il procedimento era stato attivato dalla societa' interessata sul presupposto che il piano regionale di gestione dei rifiuti efficace ratione temporis individuava un sito idoneo nella predetta localita';

    si e' protratto, intervallato da diversi giudizi introdotti dinnanzi a questo Tribunale, dal 2009 fino al momento di adozione dell'atto che ne ha disposto la sospensione ad tempus. 3. Al fine di contestualizzare la controversia in esame, pare opportuno segnalare che: al momento dell'adozione dell'atto di sospensione, il procedimento amministrativo risultava essere in fase di doveroso rinnovamento, poiche' con sentenze di questo Tribunale (TAR Calabria, Catanzaro n. 403 del 2011 e n. 998 del 2012, passate in giudicato) erano state annullate le precedenti valutazioni negative di compatibilita' ambientale (decreti n. 5066 dell'8 aprile 2010 e n. 9549 del 1° agosto del 2011 della Regione Calabria);

    da ultimo, con sentenza del TAR Calabria:, Catanzaro, I sez., 27 aprile 2015, n. 719 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 3794) e' stata rigettata l'azione di ottemperanza diretta ad ottenere il provvedimento favorevole di compatibilita' ambientale;

    infine, con successiva sentenza, sempre di questa Sezione, n. 531 del 22 marzo 2016, e' stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ad un sopravvenuto atto recante «l'archiviazione» del procedimento in controversia e, contestualmente, accertata l'illegittimita' del predetto atto ex art. 34 comma 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ai fini della eventuale azione risarcitoria. 4. La determinazione recante la sospensione procedimentale, oggetto dell'odierna impugnazione, come chiaramente rappresentato anche nella sua motivazione, e' stata adottata in «applicazione ed esecuzione» della legge regionale n. 8 del 16 febbraio 2016 (entrata in vigore il giorno 20 febbraio 2016) «Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti», il cui art. 1 - anche esso riportato testualmente nella parte motiva del provvedimento -...

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