n. 3 ORDINANZA 25 ottobre 2017- 12 gennaio 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da L. I., con ordinanza del 15 giugno 2016, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno 2016 (r.o. n. 194 del 2016), il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui «non equipara al delitto previsto dall'art. 609 bis del codice penale, attenuato ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, quello di cui all'art. 609 quinquies cp, ritenuto dal giudice di sorveglianza, alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione, di minore gravita'»;

che il giudice a quo premette di essere stato investito delle richieste di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o di «detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma uno lettera c) o comma uno bis, L. 354.1975» e, inoltre, di «differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, primo comma, numero due, cp», presentate le prime il 22 aprile 2013 e l'ultima il 6 novembre 2014, da una persona condannata alla pena di sei mesi di reclusione, per un delitto di corruzione di minorenne commesso il 10 ottobre 2004;

che secondo il Tribunale rimettente il condannato, in base agli atti del fascicolo, risulta affetto da «disturbo ansioso generalizzato, depressione nevrotica, disturbi di personalita' non specificati, ritardo mentale moderato», costituenti infermita' psichiche che non consentirebbero il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., come non lo consentirebbe la dedotta condizione di obesita';

che, in considerazione del fatto che l'ultimo reato commesso dal condannato risale al 2007, della durata modesta della pena, dell'assenza di procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Foggia, della presa in carico del condannato da parte della famiglia e del parere favorevole espresso dall'assistente sociale, «nulla osterebbe» all'applicazione di una misura alternativa al carcere, eventualmente con la previsione dell'obbligo di frequentare con costanza il Centro di salute mentale territorialmente competente, al fine di avviare un «percorso di osservazione e terapeutico»;

che l'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975 consentirebbe l'applicazione...

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