n. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2016 -

TRIBUNALE DI PALERMO Prima Sezione civile Il Giudice designato nel procedimento recante il n. 1597/2016 R.G. tra: Faisal Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria La Rocca, ricorrente;

Contro: il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore e la Questura di Trapani in persona del Questore pro tempore resistenti. Rilevato che il legale del ricorrente Faisal Muhammad, nel ricorso introduttivo del presente procedimento, ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale in ordine all'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in relazione agli articoli 10 comma 2, 13 commi 2 e 3 e 117 comma 1 Cost. formulando altresi' istanza di sospensione del giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale ex articoli 23 e 24, legge 11 marzo 1953, n. 53. Il ricorso proposto mira ad ottenere l'annullamento del provvedimento di respingimento differito disposto dal Questore di Trapani ai sensi dell'art. 10, comma 2, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il ricorrente eccepisce che occorre preliminarmente rilevare che tale disposizione legislativa, in virtu' della quale e' stato adottato il provvedimento, appare manifestamente affetta da vizi di legittimita' costituzionale, per violazione della riserva di legge e della riserva di giurisdizione previste nell'art. 13, comma 2 e 3, Cost. La questione non e' manifestamente infondata in quanto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, configura il provvedimento di respingimento differito quale provvedimento limitativo della liberta' personale, in quanto prevede che sia eseguito con accompagnamento alla frontiera, cioe' mediante una misura di carattere coercitivo (in tal senso, C. cost., sentenza, 22 marzo - 10 aprile 2001, n. 105). E' importante notare che l'accompagnamento alla frontiera resta sempre efficace quale effetto obbligatorio e inderogabile di ogni provvedimento di respingimento, ancorche' in concreto esso non venga eseguito per ragioni oggettive, anche temporanee, in presenza delle quali - dopo l'adozione del provvedimento di respingimento - il Questore potrebbe impartire al medesimo straniero un distinto ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, com'e' avvenuto nel caso concreto. Nonostante cio', ai sensi dell'art. 10 comma 2 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di respingimento deve essere disposto dal solo...

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