n. 288 SENTENZA 8 novembre - 21 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 "Legge di Stabilita' regionale 2015"), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15-20 luglio 2015, depositato in cancelleria il 21 luglio 2015 ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 15 luglio 2015, ricevuto il successivo 20 luglio e depositato il 21 luglio 2015 (reg. ric. n. 76 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 "Legge di Stabilita' regionale 2015"), in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. La norma impugnata introduce nuove spese a carico del bilancio regionale e trova una loro parziale copertura nelle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), concernente la tassa automobilistica. Il ricorrente premette di avere in precedenza impugnato la legge regionale n. 14 del 2015, perche', per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico o collezionistico, aveva introdotto un regime fiscale di favore rispetto alla disciplina statale della tassa automobilistica, e sostiene che la norma ora impugnata e' illegittima «in via derivata», posto che l'accoglimento delle questioni relative alla legge regionale n. 14 del 2015 la priverebbe di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 2.- Nelle more del giudizio, l'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 14 del 2015 e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 199 del 2016. 3.- L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale, pur rilevando che la norma impugnata e' stata sostituita dall'art. 2 della legge della Regione Basilicata 27 ottobre 2015, n. 47 (Disposizioni varie in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle leggi regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.), ha insistito per l'accoglimento del ricorso, perche' la disposizione censurata potrebbe avere avuto applicazione. Considerato in diritto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 "Legge di...

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