n. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2016 -

TRIBUNALE DI GROSSETO Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare Il giudice dott. Sergio Compagnucci, nel procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei confronti di: Q.F. nato ...;

in ordine al reato di cui agli articoli 56 e 575 c.p., difeso dall'avv. Arianna Agnese del foro di Roma;

Vista l'istanza di liquidazione dell'onorario e delle spese avanzata dal dott. Alberto Mandracci, per l'attivita' prestata quale consulente tecnico nominato dalla difesa;

O s s e r v a E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A, di qui in avanti soltanto «Testo unico»), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), nei termini e per le ragioni che seguono. 1. L'oggetto della presente decisione. Il dott. Alberto Mandracci ha presentato istanza di liquidazione del proprio onorario e delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico di consulente tecnico di parte nel presente procedimento. Lo stesso ha in particolare esposto, a fondamento della propria richiesta, che ai fini della liquidazione non si deve fare riferimento ai criteri di cui all'art. 18, decreto ministeriale 30 maggio 2002, in quanto le attivita' in concreto effettuate nell'espletamento del suo incarico sarebbero state particolarmente complesse e comunque non tutte riconducibili al genere previsto dallo stesso articolo. A parere dell'istante, dunque, la liquidazione del proprio onorario dovrebbe essere commisurata a tempo in ragione di 300 vacazioni. Cio' detto, va anzi tutto rilevata la competenza di questo giudice a decidere sull'istanza di liquidazione del dott. Mandracci, dato che questi ha espletato il proprio incarico come consulente tecnico nominato dall'imputato Q.F., precedentemente ammesso a gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto del G.I.P. del 13 novembre 2015. Poiche' il giudizio di primo grado si e' concluso in data 13 giugno 2016 con la sentenza di condanna emessa da questo G.U.P. in ordine al reato di tentato omicidio, l'istanza di liquidazione dev'essere decisa da questo giudice, ai sensi dell'art. 83 del Testo unico. 2. La normativa applicabile e la rilevanza della questione in esame. Il legislatore del 2002, con il Testo unico in questione, ha voluto coordinare la disciplina delle spese del processo, cercando di individuare un sistema organico (relativo ai vari processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario). Quanto agli ausiliari del magistrato, l'art. 49 del Testo unico enuclea i criteri di liquidazione distinguendo tra onorari «fissi, variabili e a tempo», e il successivo art. 50 prevede, quanto alla misura di essi, che la stessa sia stabilita mediante tabelle da emanarsi nelle forme indicate dallo stesso articolo...

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